(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

       Disciplinare di produzione della Indicazione geografica
                      protetta «Castagna Cuneo»

                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    La  Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» e' riservata
ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto
(Castanea  sativa),  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare.
                              Art. 2.1.
                      Descrizione del prodotto
    Con  la  Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono
essere   designate   unicamente  le  seguenti  varieta'  di  castagne
riferibili  alla  specie  Castanea sativa con esclusione degli ibridi
interspecifici:
      Ciapastra,  Tempuriva,  Bracalla,  Contessa,  Pugnante,  Sarvai
d'Oca,   Sarvai  di  Gurg,  Sarvaschina,  Siria,  Rubiera,  Marrubia,
Gentile,   Verdesa,   Castagna   della  Madonna,  Frattona,  Gabiana,
Rossastra,  Crou,  Garrone  Rosso,  Garrone  Nero,  Marrone di Chiusa
Pesio, Spina Lunga.
    E'  escluso,  altresi',  il  prodotto  ottenuto  da  cedui, cedui
composti,  fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie
citata.
                              Art. 2.2.
                    Caratteristiche del prodotto
    La  «Castagna  Cuneo»  I.G.P.  si distingue per il sapore dolce e
delicato   e   per  la  croccantezza  dell'epicarpo  che  la  rendono
particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.
    La  Indicazione  geografica protetta «Castagna Cuneo» puo' essere
usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo,
presentano le seguenti caratteristiche:
      castagna fresca:
        colorazione  esterna  del  pericarpo:  dal  marrone chiaro al
bruno scuro;
        ilo:  piu' o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali,
di colore nocciola; raggiatura stellare;
        epicarpo:   da   giallo   a   marrone   chiaro,   consistenza
tendenzialmente croccante;
        seme: da bianco a crema;
        sapore: dolce e delicato;
        pezzatura: numero massimo di acheni al kg = 110.
    Non  sono ammesse difettosita' interne o esterne superiori al 10%
(frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno);
      castagna secca:
        le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane,
di colore paglierino chiaro e con non piu' del 10% di difetti (tracce
di  bacatura,  deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo,
ecc.).
    L'umidita'  contenuta  nel frutto secco intero cosi' ottenuto non
potra' essere superiore al 15%.
                               Art. 3.
                Zona di produzione e condizionamento
    La zona di produzione e di condizionamento della «Castagna Cuneo»
I.G.P.,  si  estende  per  un  territorio  di  circa  17.000 Ha su un
territorio che comprende i seguenti comuni:
      provincia  di  Cuneo:  Aisone,  Alba,  Albaretto  Torre,  Alto,
Arguello,  Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco,
Barge,  Bastia  Mondovi',  Battifollo,  Beinette,  Belvedere  Langhe,
Benevello,   Bergolo,   Bernezzo,   Bonvicino,   Borgo  S.  Dalmazzo,
Borgomale,  Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco,
Busca,   Camerana,  Camo,  Canale,  Caprauna,  Caraglio,  Cartignano,
Castagnito,   Castellar,   Castelletto   Stura,  Castelletto  Uzzone,
Castellinaldo,  Castellino  Tanaro,  Castelmagno,  Castelnuovo  Ceva,
Castiglione  Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe,
Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano
d'Alba,  Cortemilia,  Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana,
Cuneo,  Demonte,  Diano  d'Alba, Dogliani, Dronero, Entracque, Envie,
Farigliano,  Feisoglio,  Frabosa  Soprana, Frabosa Sottana, Frassino,
Gaiola,  Gambasca,  Garessio,  Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane
Cavour,  Guarene,  Igliano,  Isasca,  Lequio Berria, Lesegno, Levice,
Limone  Piemonte,  Lisio,  Magliano Alfieri, Mango, Manta, Marsaglia,
Martiniana  Po,  Melle,  Moiola,  Mombarcaro,  Mombasiglio, Monastero
Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Monforte
d'Alba,  Monta',  Montaldo  di  Mondovi',  Montaldo  Roero, Montelupo
Albese,   Montemale   di   Cuneo,  Monterosso  Grana,  Monteu  Roero,
Montezemolo,  Monticello  d'Alba,  Murazzano, Neive, Neviglie, Niella
Belbo,  Niella  Tanaro,  Nucetto,  Ormea,  Paesana, Pagno, Pamparato,
Paroldo,  Perletto,  Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei,
Piasco,  Piobesi  d'Alba,  Pocapaglia,  Pradleves,  Priero,  Priocca,
Priola,  Prunetto,  Revello,  Rifreddo,  Rittana,  Roaschia, Roascio,
Robilante,  Roburent,  Roccabruna, Roccaciglie', Roccaforte Mondovi',
Roccasparvera,  Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello,
Rossana,  S. Benedetto  Belbo, S. Michele Mondovi', S. Stefano Belbo,
S. Stefano Roero, S. Vittoria d'Alba, Sale Langhe, Sale San Giovanni,
Saliceto,  Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Scagnello,
Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno,
Torre  Bormida,  Torre  Mondovi',  Torresina, Treiso, Trezzo Tinella,
Valdieri,  Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante,
Verzuolo,  Vezza  d'Alba,  Vicoforte,  Vignolo,  Villanova  Mondovi',
Villar S. Costanzo, Viola;
      provincia  di  Asti:  Bubbio,  Cassinasco,  Cessole,  Loazzolo,
Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio
Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
      provincia   di   Alessandria:  Cassinelle,  Malvicino,  Molare,
Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.
                               Art. 4.
                  Elementi che comprovano l'origine
    L'origine della castanicoltura cuneese e' antichissima ed i primi
riferimenti  si  attestano  alla fine del XII secolo (Carteggio della
Certosa  di  Pesio: 1173 - 1277). Le castagne bianche sono citate nei
documenti dei Comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.
    Le  prime  indicazioni  in  merito  alle  modalita' di tutela dei
castagneti  da  frutto si rinvengono negli Statuti comunali dei paesi
della  Val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni
da  applicare  nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti
sono  riportate  negli  Statuti  di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e
Sanfront (Tamagnone, 1969; Barelli, Di Quarti, 1966; Botteri, 1982).
    A  testimonianza  della diffusione, in molte aree della provincia
di  Cuneo,  della  tecnica  dell'essiccazione  delle  castagne per la
produzione di castagne secche e farina di castagne e' possibile ancor
oggi  osservare  la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno
al XV - XVI secolo.
    Rintracciabilita':  a  livello di controlli per l'attestazione di
provenienza  (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine
della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata
e'  certificata dall'Organismo di controllo di cui al successivo art.
7,   sulla  base  di  numerosi  adempimenti  cui  si  sottopongono  i
produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
    I   fondamentali   di   tali   adempimenti,   che  assicurano  la
rintracciabilita'  del  prodotto,  in  ogni  fase della filiera, sono
costituiti da:
      iscrizione  degli  impianti  idonei alla produzione dell'I.G.P.
Castagna   Cuneo   in  un  apposito  Registro,  attivato,  tenuto  ed
aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
      annotazione dei quantitativi prodotti;
      conseguente certificazione da parte dell'organismo di controllo
di  tutte  le  partite  di prodotto confezionato ed etichettato prima
della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
    5.1 Il sistema di produzione.
    Le  condizioni  ambientali  e di coltura del territorio destinato
alla   produzione   della   «Castagna  Cuneo»  devono  essere  quelle
tradizionali   ed   atte   a   conferire  al  frutto  le  particolari
caratteristiche designate nel presente disciplinare.
    In  particolare,  i  castagneti  sono  situati a quote non troppo
elevate  (da 200 a 1000 m s.l.m.), in posizioni soleggiate e riparate
dal vento.
    In  essi,  al  fine  di garantire le ottimali caratteristiche del
prodotto,  si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco,
mediante  sfalcio  annuale  dell'erba  ed  eliminazione dei cespugli,
felci e piante morte prima della raccolta.
    E   'vietata   ogni   somministrazione   di  fertilizzanti  e  di
fitofarmaci   di  sintesi  ad  eccezione  di  quanto  consentito  per
l'agricoltura biologica (Reg. Comunitario 2092/91 e seguenti).
    5.2. Densita' d'impianto.
    Al  fini  dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da
considerarsi  idonee  le fustaie di castagno da frutto site nell'area
che  si  estende  a  tutti  i  comuni  di cui all'art. 3 del presente
disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m.
    La  densita'  di  piante  in  produzione non puo' superare le 150
piante ad ettaro.
    5.3. La gestione del terreno.
    La  «Castagna  Cuneo» I.G.P. e' coltivata in terreni generalmente
derivanti  dal disfacimento di scisti e graniti, con pH sub acido. Si
tratta  di  terreni  profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e
privi  di  calcare  attivo  che conferiscono al frutto le particolari
caratteristiche organolettiche.
    Il  terreno  deve  essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo
della  vegetazione  erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare
raccolta  dei  frutti.  A  tale  fine  e'  proibito l'uso di sostanze
chimiche di sintesi quali i diserbanti.
    5.4 Il controllo della produzione.
    Le  cure  apportate  ai  castagneti,  le  forme di allevamento, i
sistemi  di  potatura  periodica  e pluriennale, devono essere quelli
tradizionalmente  in  uso  nel territorio ed atti a non modificare le
caratteristiche peculiari dei frutti.
    In  particolare,  sono  consentiti  gli  interventi  periodici di
potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.
    5.5 Raccolta.
    La  raccolta  potra'  essere  effettuata  manualmente o con mezzi
meccanici  (macchine  raccoglitrici)  tali  comunque da salvaguardare
l'integrita' del prodotto.
    Il  periodo  di  raccolta  ha  inizio  ai  primi di settembre per
concludersi in novembre.
    5.6 Produzioni.
    La  pezzatura  minima  ammessa,  fatta  eccezione per il prodotto
destinato  ad  essere essiccato, e' pari a 100 acheni per chilogrammo
netto allo stato fresco.
    5.7 Conservazione e lavorazione.
    Le    operazioni    di    cernita,    calibratura,   trattamento,
conservazione,  condizionamento e confezionamento dei frutti, debbono
essere  effettuate  nell'ambito  del territorio delimitato all'art. 3
del  presente disciplinare, per assicurare le caratteristiche tipiche
del prodotto e assicurare la rintracciabilita' e il controllo.
    La   conservazione  del  prodotto  fresco,  potra'  essere  fatta
mediante  un  trattamento  in acqua calda secondo la corretta tecnica
tradizionale utilizzata.
    E'  ammesso  il  ricorso  alla  tecnica della «curatura» mediante
immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni.
Tale  tecnica  permette di ottenere una leggera fermentazione lattica
che,  bloccando  lo  sviluppo  dei  funghi patogeni, crea un ambiente
praticamente sterile senza aggiunta di additivi.
    E'   inoltre  ammessa  la  conservazione  tramite  sbucciatura  e
successiva surgelazione, secondo le modalita' previste per i prodotti
surgelati.
    Il  prodotto  Castagna  Cuneo - Secca deve essere ottenuto con la
tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in
essiccatoi  prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi
le  castagne  vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato)
al  di  sotto  del  quale  viene  alimentato il focolare o attraverso
scambiatore   di   calore.   Non  potranno  essere  utilizzati  quale
combustibile,  gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno
trattati chimicamente.
    Le  strutture  di  lavorazione  devono  essere situate nella zona
delimitata  all'art. 3, per assicurare le caratteristiche tipiche del
prodotto e assicurare la rintracciabilita' e il controllo.
                               Art. 6.
         Elementi che comprovano il legame con il territorio
    La  produzione castanicola cuneese e' sempre stata caratterizzata
dalla presenza di cultivar di pregio.
    Nel  corso  degli  anni,  la  ricerca da parte dei castanicoltori
cuneesi di alti livelli di qualita', ha portato ad una vera e propria
specializzazione  della  coltura  del  castagno,  che ha portato alla
selezione  di  specifiche  cultivar  in  funzione  dei diversi areali
produttivi.  Una biodiversita' che e' il frutto di un secolare lavoro
di selezione operato da generazioni di coltivatori cuneesi.
    L'altitudine  non  troppo  elevata,  dai 200 ai 1000 m s.l.m., la
posizione  soleggiata  e  riparata  dal vento, i terreni ben drenati,
sciolti  e  freschi, privi di calcare e derivanti dal disfacimento di
scisti  e  graniti,  concorrono  a conferire al frutto le particolari
caratteristiche organolettiche.
    Questi  peculiari  fattori  climatici  ed  ambientali  uniti alla
secolare  opera  dell'uomo  che  grazie alle sue capacita' culturali,
alla   continua  ricerca  ed  alla  messa  in  atto  di  pratiche  di
salvaguardia   dell'ambiente   e  della  tradizione  socio-produttiva
locale,  (ivi compresi il mantenimento delle tradizionali tecniche di
essiccazione  e  molitura  della castagna e la cura nel preservare la
tradizionale  castagna  bianca  locale nell'ambito della salvaguardia
dei boschi e delle montagne cuneesi), contribuiscono a conferire alla
Castagna   Cuneo   caratteristiche   uniche  riconosciute  sia  dalla
letteratura  tecnico  scientifica  specifica  che  dal punto di vista
commerciale.
                               Art. 7.
                              Controlli
    L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del
presente  disciplinare  di  produzione  e'  svolta  da  un  organismo
autorizzato,  conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del reg.
Cee n. 2081/92 del 14 luglio 1992.
                               Art. 8.
                   Etichettatura e confezionamento
    La  commercializzazione  della «Castagna Cuneo» I.G.P. allo stato
fresco,  all'atto  dell'immissione al consumo, puo' essere effettuata
utilizzando le seguenti confezioni:
      confezioni  a  sacco  in materiale diverso di peso compreso tra
0,10     e     30     kg,     di     cui    le    principali    sono:
0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;
      cassette  in  legno  o materiale plastico di dimensioni 30x50 e
40x60;
      sacchi   di   juta   di   peso   compreso   tra   5  e  100  kg
(5-10-25-30-50-100);
      altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.
    La  commercializzazione  della  «Castagna  Cuneo»  I.G.P. - Secca
all'atto   dell'immissione   al   consumo   puo'   essere  effettuata
utilizzando le seguenti confezioni:
      confezioni  a  sacco di materiale diverso del peso compreso tra
0,10     e     30     kg     di     cui     le    principali    sono:
0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg
      altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.
    La  commercializzazione  del  prodotto semilavorato e finito deve
avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della
sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.
    In   ogni   caso   esso  puo'  essere  commercializzato  solo  se
preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.
    Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la
Indicazione  geografica  protetta  «Castagna  Cuneo» deve figurare in
caratteri  chiari  ed  indelebili,  nettamente  distinguibile da ogni
altra   scritta   ed  essere  immediatamente  seguita  dalla  dizione
«Indicazione geografica protetta».
    In  specifico,  sulle  confezioni  dovranno  essere  indicate  in
caratteri  di  stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna
Cuneo.»  o  «Castagna  Cuneo»  -  Secca  immediatamente seguita dalla
dizione «Indicazione geografica protetta».
    Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed
indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo all'origine.
    La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta
in  altra  parte  del  contenitore o dell'etichetta anche in forma di
acronimo «I.G.P».
    E'   consentito,   in  abbinamento  alla  Indicazione  geografica
protetta,  l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano
riferimento  a  nomi  sociali  o marchi collettivi o marchi d'azienda
individuali,  purche'  non  abbiano  significato  laudativo o tali da
trarre in inganno l'acquirente.
    La  descrizione,  raffigurazione  e  gli indici colorimetrici del
logo,  ovvero  del  simbolo  distintivo  della Indicazione geografica
protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

            Logotipo e colori ammessi per la designazione
            e presentazione della I.G.P. «Castagna Cuneo»

            ----> vedere LOGO a pag. 25 della G.U. <----

    Gli  elementi  figurativi che compongono il marchio rappresentano
la  sagoma  di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il
profilo  sinistro  del  frutto e' delineato dalla scritta «castagna»,
realizzata  con  carattere  calligrafico  esclusivo mentre il profilo
destro  e'  dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata
veloce  e  decisa.  Completa  il marchio una foglia di castagno posta
alla  base del frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta
«Cuneo»,  realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a
sinistra,  compare  la scritta IGP, realizzata in carattere «Frutiger
light».
    Il  colore assegnato e' il nero (Pantone Process Black) per tutti
gli  elementi del marchio, tranne la foglia, il cui colore e' marrone
rossiccio (Pantone 166).
                               Art. 9.
                        Prodotti trasformati
    I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P.
«Castagna  Cuneo»,  anche  a seguito di processi di elaborazione e di
trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni
recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo Comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito  dalla  registrazione  della  I.G.P.  riuniti  in Consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela
incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto
autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.
    L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta
consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente,
tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e'
trasformato o elaborato.