(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
            DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
                 GEOGRAFICA PROTETTA «FRAGOLA CUNEO»

                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    L'indicazione  geografica  protetta  «Fragola Cuneo» e' riservata
alle  produzioni  di  fragola  che  rispondono  alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    2.1.   L'indicazione   «Fragola  Cuneo»  puo'  essere  attribuita
esclusivamente   ai  frutti  di  fragola  derivanti  da  coltivazioni
effettuate    nella   zona   geografica   delimitata   dal   presente
disciplinare.
    2.2. Le varieta'.
    L'Indicazione   geografica   protetta  «Fragola  Cuneo»,  designa
esclusivamente  frutti delle cultivar afferenti alla specie «Fragaria
x  ananassa»  coltivate in zona ed ottenute a seguito di attivita' di
miglioramento  genetico  purche'  presentino caratteristiche conformi
agli standard qualitativi riportati all'art. 2.3.
    2.3. Caratteristiche del prodotto.
    Al  momento  di  immissione nella filiera commerciale il prodotto
contrassegnato  con  la denominazione «Fragola Cuneo» IGP deve essere
in  possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti della categoria di
qualita'   extra  e  I,  dalle  norme  di  qualita'  per  i  prodotti
ortofrutticoli  ed  agrumari  definite  sulla  base  della  normativa
comunitaria vigente.
    Inoltre  le  produzioni  a  marchio  devono possedere le seguenti
caratteristiche:
        possono   fregiarsi   del  marchio  «Fragola  Cuneo»  IGP  le
produzioni  ottenute  con  tecniche  di  coltivazione tradizionali in
«suolo»;   sono   pertanto   espressamente  escluse  le  coltivazioni
effettuate utilizzando tecniche di produzione «fuori suolo».
        i  frutti  devono  presentare  un  tenore  zuccherino  minimo
superiore  ai  6°  brix  associato  ad  una buona acidita' dei succhi
(acidita'  minima, espressa come acidita' titolabile: non inferiori a
7 meq/100 g di NaOH N/10).
                                 Art. 3.
                         Zona di produzione
    La zona di produzione della «Fragola Cuneo» IGP e' identificabile
con  l'areale  che  si  estende  lungo  la dorsale alpina occidentale
compresa tra le Alpi Marittime e Cozie, ad un'altitudine compresa tra
i  250  ed  i  1700  metri  s.l.m.,  e  individuato  da un territorio
storicamente vocato alla coltivazione.
    Da  un  punto  di  vista  geografico  la zona di produzione della
«Fragola Cuneo» IGP comprende parte del territorio della provincia di
Cuneo ubicato in zona pedemontana-montana; i comuni interessati, come
evidenziato  nella  cartina allegata alla presente, appartengono alla
provincia di Cuneo e in particolare sono:
      Acceglio,  Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte,
Baldissero   d'Alba,   Barge,  Battifollo,  Beinette,  Bellino,  Bene
Vagienna,  Bernezzo,  Borgo San Dalmazzo, Boves, Bra, Briaglia, Briga
Alta,   Brondello,   Brossasco,  Busca,  Canale,  Canosio,  Caprauna,
Caraglio,  Carru',  Cartignano,  Castagnito Casteldelfino, Castellar,
Castelletto  Stura,  Castellinaldo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva,
Celle  di  Macra,  Ceresole  Alba, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco,
Chiusa  di  Pesio,  Corneliano d'Alba, Costigliole Saluzzo, Crissolo,
Cuneo,    Demonte,   Dronero,   Elva,   Entracque,   Envie,   Fossano
(limitatamente  al  territorio  della  destra  orografica  del  fiume
Stura), Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca,
Garessio,   Govone,   Guarene,  Isasca,  La  Morra,  Lesegno,  Limone
Piemonte,  Lisio,  Macra,  Magliano  Alfieri,  Magliano  Alpi, Manta,
Margarita,   Marmora,  Martiniana  Po,  Melle,  Moiola,  Mombasiglio,
Monastero  di  Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovi', Monta', Montaldo
di   Mondovi',   Montaldo   Roero,  Montanera,  Montemale  di  Cuneo,
Monterosso  Grana,  Monteu  Roero,  Montezemolo,  Monticello  d'Alba,
Morozzo,  Narzole,  Niella  Tanaro,  Nucetto,  Oncino, Ormea, Ostana,
Paesana,   Pagno,   Pamparato,  Perlo,  Peveragno,  Pianfei,  Piasco,
Pietraporzio,  Piobesi  d'Alba,  Piozzo,  Pocapaglia,  Pontechianale,
Pradleves,   Prazzo,  Priero,  Priocca,  Priola,  Revello,  Rifreddo,
Rittana,  Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca de' Baldi,
Roccaforte  Mondovi', Roccasparvera, Roccavione, Roddi, Rossana, Sale
delle  Langhe, Sale San Giovanni, Salmour, Salluzzo (limitatamente al
territorio  comunale  a  monte della strada statale n. 589), Sambuco,
Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfre', Sanfront, San Michele Mondovi',
Sant'Albano  Stura,  Santa  Vittoria  d'Alba,  Santo  Stefano  Roero,
Scagnello,  Sommariva  del  Bosco,  Sommariva  Perno,  Stroppo, Torre
Mondovi', Trinita', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca,
Verduno,   Vernante,  Verzuolo,  Vezza  d'Alba,  Vicoforte,  Vignolo,
Villanova Mondovi', Villar S. Costanzo, Vinadio, Viola.
                               Art. 4.
                  Elementi che comprovano il legame
            tra la coltura della fragola ed il territorio
    Le  condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il cuneese hanno
consentito  alla  fragola,  nel  corso  di decenni, di diffondersi in
molti   areali   collinari;   le   fragole,  dapprima  spontanee  poi
razionalmente coltivate, sono state utilizzate, nei secoli, sia quale
alimento   particolarmente   ricco   in  elementi  nutritivi  che  in
erboristeriafarmacopea  per la preparazione di tisane e/o per la cura
di particolari patologie.
    La   raccolta   sempre  piu'  massiccia  di  prodotto  spontaneo,
particolarmente  diffuso  sul territorio, e' da attribuire, oltre che
all'opera  dei  contadini del tempo, anche all'attivita' instancabile
dei Padri Certosini che nel 1173 vennero ad occupare un'area montana,
ubicata   alle   porte  di  Cuneo,  particolarmente  ricca  di  flora
spontanea.  Ne  e'  testimonianza  la  pubblicazione  edita  nel 1884
(ristampa  del  1892)  a  cura del cav. prof. D. Giambattista Botteri
«Memorie storiche e antichi statuti di Chiusa Pesio».
    La  raccolta  di materiale spontaneo, significativamente presente
nel  sottobosco,  prosegui'  sino  alla  meta' degli anni '40 quando,
nella   zona   di   Peveragno,  iniziarono  le  prime  esperienze  di
coltivazione   razionale   di  questo  prelibato  frutto  utilizzando
materiali di propagazione provenienti dalla vicina Francia.
    Dall'intuizione  di  questi  operatori  agricoli  e  grazie  alla
laboriosita'  di  un'intera  vallata,  la  coltura  della  fragola si
sviluppo'   e  raggiunse,  in  pochi  anni  significativa  diffusione
rappresentando  una  fonte  di  reddito  primaria  per  molte aziende
diretto coltivatrici.
    Lo  sviluppo del commercio della fragola pone anche la necessita'
di  individuare  un luogo adatto in cui condurre le trattative per le
vendite. Nel corso degli anni sessanta si assiste cosi' allo sviluppo
dei  mercati  locali di Sommariva Perno nel Roero e di Peveragno, che
sono i luoghi dove la coltura della fragola ha attecchito prima.
    I  contadini  portavano  le  fragole  confezionate in cassette di
legno,  trasportate su carretti con le ruote di gomma. Il traffico di
questi  veicoli lungo le strade della provincia di Cuneo era tale che
presto si dovette istituire un registro per censirli e regolarizzarne
la  circolazione. Vennero anche emesse delle targhe di riconoscimento
che  dovevano  riportare  il  nome  dell'intestatario ed il numero di
matricola  del veicolo, fosse esso a trazione animale o semplicemente
trainato  a  braccia.  La  fragola  a  quei  tempi  era  ben pagata e
costitui' per i contadini una vera fortuna.
    Il  successo  di  questo prodotto era tale da attirare nella zona
numerosi operatori commerciali di altre zone, tanto da rendere presto
necessario lo spostamento del mercato di Peveragno al campo sportivo.
Gia'  allora,  infatti,  furgoni  frigoriferi  con targhe di paesi di
mezza  Europa,  percorrevano  le  strade  del cuneese, per caricare i
profumati frutti.
    Si  raggiunsero  in  quegli  anni  investimenti prossimi ai 1.400
ettari  con  produzioni di circa 15.000 tonnellate/anno destinate sia
al  mercato interno sia all'esportazione verso la vicina Svizzera e/o
la Germania.
    Negli  anni  si  andavano intensificando, in particolare da parte
del   comune  di  Peveragno,  sede  di  un  importante  mercato  alla
produzione,  attivita'  volte  a  «valorizzare»  le produzioni locali
quali  l'annuale  «Sagra  della  fragola» che vedeva e vede coinvolti
produttori,  operatori commerciali, istituzioni scolastiche e addetti
della ristorazione.
    Nel  corso  della  «Sagra  della fragola», con cui fin dagli anni
sessanta  si  celebra  la maturazione e la prima raccolta dei frutti,
vengono  organizzate  mostre  di  pittura, una gara tra i carretti di
fragole  meglio  allestiti e il migliore produttore ottiene il trofeo
piu' ambito: la «Fragola d'oro».
    Il  frutto  rosso  diventa  indiscusso protagonista sia di dolci,
come la «Bavarese Redgauntled» o il «Pan di Spagna Hummy Grande», sia
di  bibite  come  il  «Succo Pocahontas», sia di primi piatti come lo
straordinario ed inusuale risotto «Madame Moutot».
    La coltivazione della fragola rappresenta, ancora oggi, una fonte
significativa   di  reddito  per  molte  aziende  ubicate  in  areali
svantaggiati di montagna. Attualmente si stima che la coltivazione si
estenda  su  circa  200  ettari; utilizzando sia cultivar unifere che
neutro  diurne,  mentre la produzione media annua e' stimata in circa
7.000  tonnellate.  L'immissione  del  prodotto sul mercato, da parte
delle   circa   300   aziende,   avviene,   per   l'intera   stagione
estivo-autunnale  (da aprile  a novembre) sia attraverso strutture di
forme associate presenti in zona sia attraverso operatori commerciali
locali e/o mercati all'origine.
    Rintracciabilita':  a  livello di controlli per l'attestazione di
provenienza  (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine
della  «Fragola  Cuneo»  IGP  dalla  zona  geografica  di  produzione
delimitata  e'  certificata  dall'organismo  di  controllo  di cui al
successivo  art.  7,  sulla  base  di  numerosi  adempimenti  cui  si
sottopongono  i  produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo.
    Gli  adempimenti fondamentali che assicurano la rintracciabilita'
del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:
      iscrizione  dei  produttori  della  «Fragola  Cuneo»  IGP in un
apposito   registro,   attivato,   tenuto   ed  aggiornato  da  parte
dell'organismo di controllo autorizzato;
      denuncia  annuale  all'organismo  di controllo dei quantitativi
prodotti;
      iscrizione dei condizionatori nell'elenco tenuto dall'organismo
di Controllo;
      annotazione  cronologica da parte dei produttori/condizionatori
negli  appositi  registri, preventivamente vidimati dall'organismo di
controllo,  delle  partite di prodotto nelle varie fasi della filiera
produttiva.
                               Art. 5.
                        Metodi di ottenimento
    Il metodo di ottenimento del prodotto, comprende:
      sesti  di  impianto:  per  favorire un buon arieggiamento delle
piante  e  uno  sviluppo  razionale  dei  soggetti  si  realizzeranno
investimenti  a  fila singola; con distanze tra le file non inferiori
ad 1 metro mentre lungo la fila le piante dovranno essere posizionate
a distanze non inferiori ai 25 cm.
      gestione   del  suolo:  sono  ammesse  esclusivamente  tecniche
rispettose dell'equilibrio pedologico.
    Per  il  controllo  delle infestanti e per migliorare la qualita'
delle  produzioni  si utilizza la pratica della pacciamatura con film
plastici lungo la fila. Nell'interfila e' ammesso l'uso di diserbanti
non residuali, selettivi per la coltura.
    Non   sono   ammesse,  nel  presente  disciplinare,  tecniche  di
disinfezione  del  suolo  in  fase  di  pre  trapianto con bromuro di
metile;
      irrigazione: gli apporti irrigui, se necessari, dovranno essere
effettuati  in  modo  localizzato mediante apposite «ali gocciolanti»
disposte   sotto   la  pacciamatura.  L'apporto  idrico  variera'  in
relazione  alle  situazioni  climatiche  dell'areale  ed  allo stadio
vegetativo delle piante;
      difesa   fitosanitaria:   in  generale  per  il  controllo  dei
principali  patogeni  si  utilizzeranno  le metodologie riportate nei
disciplinari di produzione integrata.
    Al  fine  di controllare lo sviluppo dei patogeni responsabili di
alterazioni  all'apparato  fogliare  ed  ai  frutti  (es Antracnosi -
Botrytis  -  Alternaria  -  ecc....)  e'  ammesso  l'uso di tunnel di
copertura volti a ridurre la bagnatura della vegetazione;
      raccolta:   nella   fase   di   raccolta  verranno  selezionati
esclusivamente  i  frutti  che  presentano  uno stadio di maturazione
omogeneo;
      commercializzazione: la commercializzazione avviene nel periodo
da aprile a novembre.
                               Art. 6.
            Legame con l'ambiente o l'origine geografica
    Il  territorio su cui si conducono le coltivazioni risulta dotato
di  caratteristiche pedoclimatiche particolari quali l'altitudine, la
latitudine,  la  conformazione  orografica  e  la  buona dotazione di
elementi fertilizzanti dei suoli.
    Infatti  l'ubicazione  degli  investimenti produttivi in ambienti
pedemontani, caratterizzati da temperature medio contenute nella fase
tardo  invernale,  determinano  significativi posticipi nella fase di
ripresa  vegetativa-fioritura tanto da prolungare significativamente,
rispetto  alle  altre  aree  di  produzione  di pianura, le epoche di
maturazione  e  commercializzazione. Inoltre le condizioni climatiche
che   caratterizzano  l'intera  fase  estiva,  rilevabili  in  questi
ambienti  produttivi,  consentono  di  poter  effettuare coltivazioni
razionali   di   fragole,   tipologie  neutrodiurne,  con  produzioni
prolungate   e   frazionate   durante  l'intera  fase  estiva.  Forti
escursioni  termiche  giornaliere  associate  ad  elevata luminosita'
dell'ambiente  di  coltivazione  conferiscono  poi maggior lucidita',
consistenza  e colorazione ai frutti. Una buona dotazione di elementi
fertilizzanti  dei  suoli (in particolare elevati livelli di sostanza
organica nei terreni) favoriscono uno sviluppo razionale delle piante
garantendo  una  buona  differenziazione  di gemme a fiore nella fase
autunnale-estiva  ed  una  significativa  copertura  e protezione, da
parte della massa vegetante, sulle produzioni.
    L'insieme   di  questi  fattori  ambientali  rende  esclusivo  il
rapporto   con   la   qualita'  della  «Fragola  Cuneo»  IGP  che  si
caratterizza  in modo particolare per la brillantezza del colore, per
la  consistenza  della  polpa  e  per  la  qualita' organolettica dei
frutti.
    In  effetti,  i  fattori ambientali illustrati prima, in sinergia
con  le  capacita'  dell'uomo  di  mettere  a punto e successivamente
salvaguardare  le  tradizioni  socio-produttive  locali  (compreso il
mantenimento   di   tecniche  produttive  rispettose  dell'ambiente),
contribuiscono  a  determinare l'unicita' delle caratteristiche della
«Fragola  Cuneo»  IGP, caratteristiche riconosciute dalla letteratura
tecnico-scientifica  e  dal  mercato, che valorizza questa produzione
locale.
                          Art. 7. Controlli
    L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del
presente  disciplinare  di  produzione  e'  svolta  da  un  organismo
autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del
regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.
                               Art. 8.
                   Etichettatura e confezionamento
    Il prodotto commercializzato come «Fragola Cuneo» IPG deve essere
confezionato,  direttamente  in azienda, nella zona di produzione, al
fine di garantire la tracciabilita' e il controllo e per mantenere la
qualita'  del  prodotto, in appositi imballaggi tali da consentire la
chiara identificazione del prodotto.
    L'identificazione   del   prodotto   IGP  dovra'  avvenire  nelle
confezioni  in  cui  dovra' apparire la dicitura Fragola Cuneo IGP in
modo  chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su
ogni altra dicitura presente.
    Il  confezionamento  della  «Fragola  Cuneo»  IGP  avverra' negli
imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.
    Il   prodotto  all'interno  degli  imballaggi  dovra'  presentare
pezzature  e  grado  di maturazione omogenei; dovra' essere garantita
l'omogeneita' di peso delle confezioni.
    Sugli   imballaggi  dovra'  essere  riportata,  accanto  al  logo
commerciale   del   magazzino   di   conferimento,  la  denominazione
dell'azienda produttrice.
    Sulle  confezioni  dovra'  inoltre  essere  riportata la dicitura
«Fragola  Cuneo»  immediatamente  seguita  dalla dizione «Indicazione
Geografica  Protetta»  anche  sotto  forma di acronimo «I.G.P.», tale
dicitura  dovra' avere il peso prevalente su ogni altra comunicazione
presente sull'imballaggio.
    La  descrizione,  raffigurazione  e  gli indici colorimetrici del
logo,  ovvero  del  simbolo  distintivo  dell'indicazione  geografica
protetta, sono di seguito riportati.

                     Logotipo Fragola Cuneo IGP
               Note identificative della composizione
    Il  logo e' composto da un tratto che rappresenta la sagoma della
fragola, realizzato in modo gestuale.
    La  dicitura «Fragola Cuneo IGP» e' sviluppata all'interno di una
porzione  di forma ovale, sottratta alla sagoma stessa della fragola.
Sul  lato  destro,  la dicitura per esteso di «Indicazione Geografica
Protetta»,   segue   il   profilo   del  tratto  in  armonia  con  la
composizione.
                  Note identificative dei caratteri
    Fragola cuneo:
      carattere:  Glaser  -  con  modifica successiva per inserimenti
retinati;
    IGP:
      carattere:  Glaser  -  con  modifica successiva per inserimenti
retinati;
    Indicazione geografica protetta:
      carattere: Helvetica grassetto - compressione 85%.
                         Riferimenti colore

            ----> vedere LOGO a pag. 29 della G.U. <----

    Fragola Cuneo.
    Colore pieno:
      riferimento pantone 186C;
      quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
    Retinati:
      30% del colore pieno.
    IGP.
    Colore pieno:
      riferimento pantone 355C;
      quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
    Retinati:
      30% del colore pieno.
    Indicazione geografica protetta.
    Colore:
      riferimento pantone 355C;
      quadricromia 100 giallo + 100 cyan.
    Tratto grafico.
    Frutto:
      riferimento pantone 186C;
      quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
    Corona:
      riferimento pantone 355C;
      quadricromia 100 giallo + 100 cyan.

            ----> vedere LOGO a pag. 29 della G.U. <----

    Fragola Cuneo.
    Colore pieno:
      riferimento pantone 186C;
      quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
    Retinati:
      30% del colore pieno.
    IGP.
    Colore pieno:
      riferimento pantone 186C;
      quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
    Retinati:
      30% del colore pieno.
    Indicazione geografica protetta.
    Colore:
      riferimento pantone 186C;
      quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
    Tratto grafico
    Frutto:
      riferimento pantone 186C;
      quadricromia 100 giallo + 100 magenta.
    Corona:
      riferimento pantone 355C;
      quadricromia 100 giallo + 100 cyan.

            ----> vedere LOGO a pag. 29 della G.U. <----

    Fragola Cuneo.
    Colore pieno:
      nero 100%.
    Retinati:
      30% del colore pieno.
IGP.
    Colore pieno:
      nero 100%.
    Retinati:
      30% del colore pieno.
    Indicazione geografica protetta.
    Colore:
      nero 100%;
    Tratto grafico.
    frutto:
      nero 100%.
    Corona:
      nero 60%.
    Nella  designazione  e'  comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi
indicazione  di  origine  non  espressamente  prevista  dal  presente
disciplinare  o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in
inganno il consumatore.
                               Art. 9.
                        Prodotti trasformati
    I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P.
«Fragola  Cuneo»,  anche  a  seguito di processi di elaborazione o di
trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni
recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito   dalla   registrazione  della  IPG  riuniti  in  consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.  Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione protetta.
    In  assenza  di  un  consorzio  di tutela incaricato, le suddette
funzioni  saranno  svolte  dal  MiPAF  in  quanto autorita' nazionale
preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
    L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta
consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente,
tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e'
trasformato o elaborato.