Art. 4.
  L'organismo  autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione
della  qualita' - Settore Certiagro» dovra' assicurare, coerentemente
con   gli   obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto
certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto
e  che  sulle  confezioni  con  le  quali  viene  commercializzata la
denominazione   di   origine   protetta   «Lucca»  riferita  all'olio
extravergine  di  oliva,  venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal
Ministero  delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10
del regolamento CEE 2081/92».