Art. 4. L'organismo autorizzato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualita' - Settore Certiagro» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».