Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1,  ha  durata  di  tre anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  di  controllo «Certiquality - Istituto di certificazione
della qualita' - Settore Certiagro» e' tenuto ad adempiere a tutte le
disposizioni  complementari che l'autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga utile, ritenga di impartire.