IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 novembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
281   del   3 dicembre  2003  relativo  alla  protezione  transitoria
accordata  a  livello  nazionale alla denominazione «Ricotta Romana»,
trasmessa   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come
denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale  ai  sensi del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo 1997;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista   l'indicazione   espressa   dal   Comitato  promotore  delle
denominazioni  di  origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana»,
«Caciotta  Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio
Romano»,  con  la  quale veniva indicato, quale organismo privato per
svolgere  attivita'  di  controllo  sul  prodotto di che trattasi, la
societa'   «Certiprodop   -   Societa'   di  certificazione  prodotti
alimentari  S.r.l.»,  con sede in Crema (Cremona), via del Macello n.
26;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  n.  162  14 luglio  1998,  con  particolare  riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione
dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei
controlli standard appositamente predisposto per i formaggi;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n.
2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole
e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   privato  di  controllo  «Certiprodop  -  Societa'  di
certificazione   prodotti  alimentari  S.r.l.»,  con  sede  in  Crema
(Cremona),  via del Macello n. 26, e' autorizzato, ai sensi del comma
1  dell'art.  14  della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di
controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio
n.   2081/92   per   la   denominazione  «Ricotta  Romana»,  protetta
transitoriamente   a   livello  nazionale  con  decreto  ministeriale
6 novembre 2003.