Art. 3.
  L'organismo  autorizzato  «Certiprodop - Societa' di certificazione
prodotti  alimentari  S.r.l.»  non  puo'  modificare la denominazione
sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il
proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema
tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la
denominazione  «Ricotta  Romana»,  cosi'  come  depositati  presso il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita'.
  L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale
ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione
del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.