Art. 5. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Ricotta Romana» riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.