Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento della denominazione «Ricotta Romana» riferita all'olio
extravergine   di   oliva   da   parte   dell'organismo  comunitario.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo
pubblico  di  controllo  «Certiprodop  -  Societa'  di certificazione
prodotti  alimentari  S.r.l.»  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte le
disposizioni  complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga utile, decida di impartire.