Art. 3.
  La  «Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura -
L'Aquila»  non  puo'  modificare  il  proprio  sistema  qualita',  le
modalita'   di   controllo   e   il   sistema  tariffario,  riportati
nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione «Zafferano
dell'Aquila»,   cosi'  come  depositati  presso  il  Ministero  delle
politiche  agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.
  L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale
ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione
del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.