Art. 7.
  La  «Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura -
L'Aquila»   immette  nel  sistema  informatico  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di
carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed
adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione
«Zafferano dell'Aquila» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di
attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi
individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono
simultaneamente   resi   noti  anche  alla  Regione  nel  cui  ambito
territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della  denominazione
«Zafferano dell'Aquila».