Art. 2. Nell'art. 5, paragrafo 2 del disciplinare allegato al decreto ministeriale 18 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004, leggasi: «I contenitori, in vetro, in legno, in ceramica o in terracotta, nei quali l'«Aceto Balsamico di Modena» e' immesso al consumo diretto devono essere delle seguenti capacita': 0,250 l; 0,500 l, 0,750 l; 1 l; 2 l, 3 l; 5 l; ed in bustine monodose; non sono ammessi contenitori di altro materiale, ad eccezione di quelli indicati nel presente articolo». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2004 Il direttore generale: Abate