Art. 2.
  Nell'art.  5,  paragrafo  2  del  disciplinare  allegato al decreto
ministeriale  18 novembre  2004  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 287 del 7 dicembre
2004,  leggasi:  «I contenitori, in vetro, in legno, in ceramica o in
terracotta,  nei  quali  l'«Aceto  Balsamico di Modena» e' immesso al
consumo  diretto  devono  essere  delle  seguenti capacita': 0,250 l;
0,500  l,  0,750  l;  1 l; 2 l, 3 l; 5 l; ed in bustine monodose; non
sono  ammessi  contenitori di altro materiale, ad eccezione di quelli
indicati nel presente articolo».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 dicembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate