Art. 2.
  1.  Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1,
nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto
legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta,
in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore
che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.