Art. 3.
  1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni   di   cui   agli   articoli 1   e   2,  e'  subordinato
all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 13 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
  2.  La  regione  Piemonte,  oltre  ad  un  dettagliato programma di
esecuzione  dei  lavori,  trasmettera'  trimestralmente  ai Ministeri
della  salute  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio una
relazione    tecnico-amministrativa    sulla    situazione   relativa
all'attuazione del piano di risanamento previsto.