Art. 3. 1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 2. La regione Piemonte, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmettera' trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.