Art. 10. Personale docente e non docente universitario 1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e universita»: «Art. 5. (Spese di personale docente e non docente universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle universita', per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle universita' previsti dall'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002. 2. Per l'anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attivita' in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'art. 51, comma 4, della 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».