Art. 10.
            Personale docente e non docente universitario

  1.  Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile
2004,  n. 97, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato
avvio  dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di
Stato e universita»:
    «Art.   5.   (Spese   di   personale   docente   e   non  docente
universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del sistema di
programmazione,  valutazione  e  finanziamento delle universita', per
l'anno  2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'art.
51,  comma  4,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, non si tiene
conto,  salvo  che  ai  fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 53,
quarto  periodo,  della  legge  24 dicembre  2003  n.  350, dei costi
derivanti  dagli  incrementi  per  il personale docente e ricercatore
delle  universita'  previsti  dall'art.  24,  comma 1, della legge 23
dicembre  1998,  n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  del  personale  tecnico  ed  amministrativo  a
decorrere dall'anno 2002.
    2.  Per  l'anno  2004,  le  spese per il personale universitario,
docente  e  non  docente che presta attivita' in regime convenzionale
con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra
le  spese fisse obbligatorie previste dall'art. 51, comma 4, della 27
dicembre 1997, n. 449.
    3.  Dall'attuazione  dei  commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato».