Art. 12.
                           Consorzi agrari

  1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le
parole:  «Entro  cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre
2005».
((  1-bis.  Decorso  il termine di cui al comma 1, il Ministero delle
attivita'  produttive,  che  vigila  sulla procedura di liquidazione,
valuta  la  sussistenza  di  eventuali  situazioni oggettive ostative
all'attivazione   della   soluzione   concordataria  e  individua  le
soluzioni  atte  a  garantire  lo  svolgimento  dell'attivita'  anche
mediante  autorizzazione  alla  ulteriore prosecuzione dell'esercizio
provvisorio dell'impresa.))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  4,  della  legge
28 ottobre  1999,  n.  410,  recante  «Nuovo ordinamento dei consorzi
agrari» come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «4.  Entro  il  31 dicembre  2005  l'autorita' amministrativa che
vigila   sulla  liquidazione  revoca  l'autorizzazione  all'esercizio
provvisorio  dell'impresa  dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa,  salvo  che  nel  frattempo  sia  stata presentata ed
autorizzata  domanda  di concordato ai sensi dell'art.  214 del regio
decreto  16 marzo  1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque
titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro
consorzio  agrario  o di societa' cooperativa agricola operanti nella
stessa  regione o in regione confinante, che siano in amministrazione
ordinaria.  Il  cessionario succede nella titolarita' delle attivita'
d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e
le licenze di commercio e di produzione.».