Art. 12-bis.
       Proroga di termini in materia di allevamento di animali

((  1.  Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'allegato
previsto   dall'articolo 2,   comma 1,   lettera   b),   del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005.
  2.  A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del
numero  19  dell'allegato  previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
b),  del  decreto  legislativo  26 marzo 2001, n. 146, le parole: «e'
vietato  l'uso  dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e» sono
sostituite dalle seguenti: «e' vietata».
  3.  Al  numero  22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo  26 marzo  2001, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al   sesto  capoverso,  le  parole:  «31 dicembre  2005»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
    b) al  settimo  capoverso,  le  parole:  «1° gennaio  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».))

Riferimenti normativi:
    -   Si   riporta   il   testo  del  numero  19,  quinto  periodo,
dell'allegato  previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo   26 marzo   2001,  n.  146,  recante  «Attuazione  della
direttiva  98/58/CE  relativa  alla  protezione  degli  animali negli
allevamenti»:
    «A    partire    dal    1° gennaio    2004   e'   vietato   l'uso
dell'alimentazione  forzata  per  anatre  ed  oche e la spiumatura di
volatili  vivi.  Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate
sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda».
    -  Si  riporta  il testo del sesto e settimo capoverso del numero
22,  dell'allegato  previsto  dall'art.  2,  comma 1, lettera b), del
decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Attuazione della
direttiva  98/58/CE  relativa  alla  protezione  degli  animali negli
allevamenti», come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a
centimetri  quadrati  1600  e/o  altezza  inferiore  a  cm 35  devono
adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti
gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri
quadrati  1600  e/o  altezza  superiore a cm 35 devono adeguarsi alle
norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2010».
    «A  partire  dal  1° gennaio 2013 l'allevamento di animali con il
solo  e  principale  scopo  di  macellarli  per  il valore della loro
pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e
arricchiti,  capaci  di  soddisfare  il benessere degli animali. Tali
recinti  devono  contenere  appositi  elementi  quali  rami  dove gli
animali  possano  arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana
per  ciascun  animale  presente  nel recinto. Il recinto deve inoltre
contenere  un  nido  delle  dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun
animale  presente  nel  recinto  stesso.  I  visoni  devono  altresi'
disporre  di  un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2
con  profondita' di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento
delle proprie funzioni etologiche primarie».