Art. 12-bis. Proroga di termini in materia di allevamento di animali (( 1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: «e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e» sono sostituite dalle seguenti: «e' vietata». 3. Al numero 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al sesto capoverso, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»; b) al settimo capoverso, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del numero 19, quinto periodo, dell'allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»: «A partire dal 1° gennaio 2004 e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda». - Si riporta il testo del sesto e settimo capoverso del numero 22, dell'allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti», come modificato dalla legge qui pubblicata: «Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2010». «A partire dal 1° gennaio 2013 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresi' disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondita' di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie».