Art. 12-ter.
                Proroga di termini in materia di pesca

((  1.  Al  comma  3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004,
n.  77,  le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2006».))

Riferimenti normativi:
    -   Si   riporta  il  testo  del  comma  3-bis  dell'art.  3  del
decreto-legge  27 gennaio  2004, n. 16, recante «Disposizioni urgenti
concernenti   i   settori   dell'agricoltura  e  della  pesca»,  come
modificato dalla legge qui pubblicata:
    «3-bis.  Nelle  more  dell'entrata  in vigore dell'obbligo di cui
all'art.  22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n.
2371/2002,   alle   navi  abilitate  alla  pesca  costiera  locale  e
ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2006
continuano  ad  applicarsi  le disposizioni di sicurezza previste dal
regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale  22 giugno  1982  del
Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  200 del 22 luglio 1982, nonche' le disposizioni di cui al decreto
ministeriale  19 aprile  2000 del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno
2000,  recante  regime definitivo di operativita' delle navi da pesca
costiera locale».