Art. 12-ter. Proroga di termini in materia di pesca (( 1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante «Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca», come modificato dalla legge qui pubblicata: «3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'art. 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1982 del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, nonche' le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale».