Art. 13.
             Definizione transattiva delle controversie
          per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

  1.  All'articolo  9-bis,  comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni, le parole: «31 dicembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
((  1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro  delle
politiche  agricole  e forestali presenta al Parlamento una relazione
dettagliata  sulla gestione delle attivita' connesse alla definizione
delle  controversie,  di  cui  all'articolo 9-bis  del citato decreto
legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-bis, comma 2, del decreto
legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  recante  «Trasferimento  delle
competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari
nel  Mezzogiorno  e  Agenzia  per  la  promozione  dello sviluppo del
Mezzogiorno,  a  norma  dell'art.  3 della legge 19 dicembre 1992, n.
488», come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «2.  Le  controversie  relative ai progetti speciali e alle altre
opere  di  cui  al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001,
possono  essere  definite  transattivamente  su  iniziativa d'ufficio
ovvero  su  istanza  del creditore da presentare entro e non oltre il
31 dicembre  2005,  nel  limite  del  25  per  cento delle pretese di
maggiori  compensi,  al  netto di rivalutazione monetaria, interessi,
spese  e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli
interventi  per  i  quali  risultano  iscritte esclusivamente riserve
nella   contabilita'  dei  lavori.  Qualora  sulla  controversia  sia
intervenuto  un  lodo  arbitrale  o una decisione giurisdizionale non
definitiva,  il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad
un  massimo  del  50  per cento dell'importo riconosciuto al netto di
rivalutazione  monetaria  e interessi. All'ammontare definito in sede
transattiva  si  applica un coefficiente di maggiorazione forfettario
pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di
interessi».