«Art. 14.
              Adeguamenti alle prescrizioni antincendio
                per le strutture ricettive esistenti

  1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge
23 novembre  2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
((  1-bis.  La  proroga  del  termine  di  cui  al  comma  1  per  il
completamento  dell'adeguamento  si  applica alle strutture ricettive
esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005,
al   comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco,  il  progetto  di
adeguamento  per  l'acquisizione  del  parere di conformita' previsto
dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37».))

Riferimenti normativi:
    - Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge
23 novembre  2001,  n.  411,  recante  «Proroghe  e  differimento dei
termini»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 31 dicembre
2001, n. 463:
    «1.  Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti
letto  completano  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione
incendi  di  cui  alle  lettere  b)  e c) del punto 21.2 della regola
tecnica   di   prevenzione   incendi   per   le  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere,  approvata  con  decreto ministeriale 9 aprile
1994,  del  Ministro dell'interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  116  del  20 maggio  1994, entro il termine del 31 dicembre 2004.
Entro  il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi
del  penultimo  comma  dell'art.  11 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 luglio  1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di
cui  al  citato  decreto  ministeriale  9 aprile  1994  relative alle
attivita'  ricettive  esistenti,  avendo  particolare  riguardo  alle
esigenze di quelle ubicate nei centri storici».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  12 gennaio  1998,  n. 37, concernente «Regolamento
recante   disciplina   dei  procedimenti  relativi  alla  prevenzione
incendi, a nonna dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59»:
    «Art.  2  (Parere  di  conformita).  -  1.  Gli  enti e i privati
responsabili  delle  attivita'  di  cui  al  comma 4 dell'art. 1 sono
tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti
o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
    2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita'
degli  stessi  alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni
dalla  data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo
richieda,  il  predetto termine, previa comunicazione all'interessato
entro  quindici  giorni  dalla data di presentazione del progetto, e'
differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta
od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente
indispensabile  richiedere  al  soggetto  interessato  l'integrazione
della  documentazione  presentata,  il termine e' interrotto, per una
sola  volta,  e  riprende a decorrere dalla data di ricevimento della
documentazione  integrativa  richiesta. Ove il comando non si esprima
nei termini prescritti, il progetto si intende respinto».