Art. 17.
               Programma operativo assistenza tecnica
                    e azioni di sistema 2000-2006

  1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti:
«per il periodo 2004-2006».

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta l'art. 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002,
n.  289, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato
dalla legge qui pubblicata:
    «18.  Al  fine  di  assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie  relative  al  Programma  operativo  assistenza tecnica e
azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle
regioni   dell'obiettivo 1,   nonche'   al   programma  nazionale  di
iniziativa  comunitaria Leader + "Creazione di una Rete nazionale per
lo  sviluppo  rurale",  il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge  16 aprile  1987,  n.  183,  e'  autorizzato ad anticipare, nei
limiti   delle   risorse  disponibili,  su  richiesta  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento per le politiche di
sviluppo  e  di  coesione  -  Servizio  per  le  politiche  dei Fondi
strutturali  comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali
previste  per  il  periodo 2000-2006. Per le annualita' successive il
fondo  procede  alle relative anticipazioni sulla base dello stato di
avanzamento del Programma.».