Art. 17. Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2004-2006». Riferimenti normativi: - Si riporta l'art. 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui pubblicata: «18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, nonche' al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader + "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale", il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2006. Per le annualita' successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.».