Art. 18.
        Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza

  1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di
entrata  in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i
quali  non  sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1,
della  legge  22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di
cui  all'articolo  4,  comma  4,  della  stessa legge, sono prorogati
nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
  2.  I  giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui  mandato  scade  il  31  dicembre  2004,  anche per effetto della
proroga  disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n.  354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004,
n.  45,  e  per  i  quali  non  sia  consentita  la  conferma a norma
dell'articolo  ((42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,))
sono  prorogati  nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni  fino al
31 dicembre 2005.

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4, commi 1 e 4, della legge
22 luglio  1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del
contenzioso  civile  pendente:  nomina di giudici onorari aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari»:
    «1. La nomina a giudice onorario aggregato, salvo quanto previsto
dal  comma  4, ha durata quinquennale e puo' essere prorogata per una
sola volta e per il termine massimo di un anno.».
    «4.  Il  Ministro di grazia e giustizia procede, su deliberazione
del  Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei
giudici  onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli
stessi  o  di altri giudici onorari negli uffici giudiziari ove siano
aumentate le relative piante.».
    -  Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
2003,  n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2004,  n.  45, recante «Disposizioni urgenti per il funzionamento dei
tribunali delle acque, nonche' interventi per l'Amministrazione della
giustizia»:
    «Art. 2 (Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e
dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza). -- 1. I giudici
onorari  di  tribunale  e  i  vice procuratori onorari il cui mandato
scade  entro  la  data  del  31 dicembre  2003,  per  i quali non sia
consentita  un'ulteriore  conferma a norma dell'art. 42-quinquies del
regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
    1-bis.  All'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51,  le  parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette
anni"».
    --  Si  riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, concernente: «Ordinamento giudiziario»:
    «Art.  42-quinquies  (Durata dell'ufficio). - La nomina a giudice
onorario  di  tribunale  ha  la  durata di tre anni. Il titolare puo'
essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
    I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di
conferma  nell'incarico  rimangono  in servizio fino alla definizione
della  procedura  di  cui al secondo comma, anche oltre il termine di
scadenza  dell'incarico.  La  conferma  della  nomina  ha,  comunque,
effetto  retroattivo  con decorrenza dal primo giorno successivo alla
scadenza  del  triennio  gia'  decorso. In caso di mancata conferma i
giudici  onorari  di  tribunale  in proroga cessano dall'incarico dal
momento  della  comunicazione  del relativo provvedimento del CSM che
non necessita di decreto del Ministro.
    Alla  scadenza  del  triennio,  il  consiglio  giudiziario, nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile,
compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
    La  nomina  dei  giudici  onorari di tribunale pur avendo effetto
dalla  data  del  decreto  ministeriale di cui all'art. 42-ter, primo
comma,  ha  durata  triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla nomina.».