Art. 18-bis.
           Modificazioni della legge 2 agosto 2004, n. 210

((  1.  All'articolo 3,  comma 1,  lettera f),  della  legge 2 agosto
2004,  n.  210,  le parole: «data di entrata in vigore della presente
legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «data  di  emanazione dei
decreti legislativi previsti dall'articolo 1».))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 1, lettera f) della
legge  2 agosto  2004,  n.  210,  recante:  «Delega al Governo per la
tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli  acquirenti  di immobili da
costruire», come modificato dalla presente legge:
    «f)    istituire   un   Fondo   di   solidarieta'   a   beneficio
dell'acquirente  che,  a  seguito  dell'insolvenza  del costruttore a
fronte  della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e
la  data  di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 1,
siano  o  siano state in corso procedure implicanti una situazione di
crisi,  dichiara  di  aver subito la perdita delle somme versate o di
ogni  altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento
della proprieta' o dell'assegnazione del bene;».