Art. 18-bis. Modificazioni della legge 2 agosto 2004, n. 210 (( 1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: «data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante: «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire», come modificato dalla presente legge: «f) istituire un Fondo di solidarieta' a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 1, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprieta' o dell'assegnazione del bene;».