Art. 19-decies.
                 Consigli degli ordini professionali

((  1.  Le  disposizioni  previste  per  gli ordini professionali dal
decreto-legge  24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 luglio  2004,  n,  188,  sono prorogate al 30 giugno
2005.))

Riferimenti normativi:
    -   Si  riporta  il  testo  delle  disposizioni  per  gli  ordini
professionali  di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n.
158,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
188,  concernente  permanenza  in carica degli attuali consigli degli
ordini  professionali  e  proroga  di  termini  in  materia di difesa
d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni,
nonche' di protezione dei dati personali:
    «Art.  1.  -  1. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno
2002,  n.  107,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002,  n.  173,  le  parole:  "30 giugno  2004" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004"».
    «1-bis.  Il  regolamento  previsto  dall'art.  4,  comma  3,  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la
medesima  data  devono  essere indette, ove il mandato non abbia piu'
lunga  durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e
collegi interessati.».