Art. 19-bis.
       Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia
                   ed alle emissioni in atmosfera

((  1.  All'articolo  10  del  decreto-legge  5 febbraio 1990, n. 16,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e
successive modificazioni, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole
e  medie  imprese e le aziende industriali situate nel centro storico
di  Venezia  e  nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti
ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive
e  della  ristorazione,  i  mercati  all'ingrosso  e  al  minuto, gli
impianti  sportivi,  non  serviti  da  pubblica  fognatura, che hanno
presentato   ai   comuni,  entro  il  30 giugno  2004,  un  piano  di
adeguamento  degli  scarichi,  possono  completare  le opere entro il
31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma
4  si  applicano  ai  soggetti  di  cui al primo periodo del presente
comma,  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
disposizione,  che  abbiano  presentato ai comuni, entro il 30 giugno
2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi».
  2.   I   termini   di   cui  al  comma 2  dell'articolo 13-bis  del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre
2005.))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 5 febbraio
1990,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile
1990, n. 71, recante «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo
e  per la prevenzione dell'inquinamento delle acque», come modificato
dalla presente legge:
    «Art.  10  (Venezia  e  Chioggia).  -  1.  I  comuni di Venezia e
Chioggia  elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per
la  realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate
provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e
di  Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri
e  tecnologie  adeguati  a  realizzare  nell'intera area lagunare gli
obiettivi  previsti  dal  piano regionale di risanamento delle acque,
approvato   con   delibera   del   consiglio  regionale  n.  962  del
1° settembre  1989.  Il  comune  di  Venezia  provvede  alla suddetta
elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo
di  programma  del  3 agosto  1993  ai  sensi dell'art. 5 della legge
5 febbraio 1992, n. 139.
    2.  I  progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla
regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di
Venezia  di  cui  all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come
integrata   dall'art.   4   della  legge  8 novembre  1991,  n.  360.
L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione
dell'inquinamento   ed   il   risanamento   delle  acque  del  bacino
idrografico   immediatamente  sversante  nella  laguna  di  Venezia",
nonche' variante agli strumenti urbanistici generali.
    3.  Negli  ambiti  indicati  nel comma 1, non dotati di fognature
dinamiche,  e'  consentito  lo scarico delle acque reflue provenienti
dagli  insediamenti  civili  di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo  dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica
20 settembre  1973,  n.  962,  dalle  aziende  artigiane  produttive,
ancorche' non rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano
regionale  di  risanamento  delle  acque,  approvato con delibera del
consiglio  regionale n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti
ospedalieri,  dagli  enti  assistenziali  e  dalle aziende turistiche
ricettive  e  della  ristorazione,  purche'  sottoposte a trattamenti
individuali  secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli
altri  soggetti  non  compresi  nel  precedente  periodo,  e  piu' in
generale  tutti  coloro  che  utilizzano  scarichi  di natura civile,
provvedono  a  dotarsi  di  sistemi  di trattamento in esecuzione dei
progetti  di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le
modalita'  e  i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di
Chioggia.  I  trattamenti  degli  scarichi  di  cui al presente comma
superiori   a   cento   abitanti  equivalenti  devono  essere  basati
sull'impiego  delle  migliori  tecnologie  applicabili e gestibili, a
costi  sostenibili  e  tenendo  conto della situazione urbanistica ed
edilizia  specifica.  Le  tipologie  degli  impianti individuali o le
relative  prestazioni  depurative  sono  identificate  dalla  regione
Veneto  con  il piano regionale di risanamento delle acque, approvato
ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni,  che  sara'  a  tal fine integrato, per il trattamento
degli  scarichi  superiori  a  cento  abitanti  equivalenti, entro il
31 dicembre 1994. I caratteri di qualita' delle acque degli effluenti
degli  impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere
i  limiti  stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, fatte salve specifiche e
motivate  prescrizioni integrative da parte delle autorita' sanitarie
competenti.
    4.  Il  sindaco  del comune di Venezia e il sindaco del comune di
Chioggia  possono  concedere  contributi  ai privati per l'esecuzione
delle  opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte
le   unita'   edilizie   interessate   dai  progetti  di  intervento,
utilizzando  le  quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 139.
    4-bis.  Per  le  autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli
relativi  alle  aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali
ed  alle  aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al
comma 5,  rilasciate  dal  Magistrato  alle  acque  di Venezia previa
approvazione  dei  progetti  da  parte  dei  comuni  di  Venezia e di
Chioggia,  secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a
decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di
Venezia  e  di  Chioggia,  per  i fini di cui al presente articolo. I
canoni  di  cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico
ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di
Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di cui
all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
    5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole
e  medie  imprese e le aziende industriali situate nel centro storico
di  Venezia  e  nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti
ospedalieri  gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive
e  della  ristorazione,  i  mercati  all'ingrosso  e  al  minuto, gli
impianti  sportivi,  non  serviti  da  pubblica  fognatura, che hanno
presentato   ai   comuni,  entro  il  30 giugno  2004,  un  piano  di
adeguamento  degli  scarichi, possono completare le opere entro il 31
dicembre  2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4
si  applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
che  abbiano  presentato  ai  comuni,  entro  il  30 giugno  2004, il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi.
    6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di
cui  al  comma 5,  sono  sospesi i procedimenti penali per i reati di
scarico   senza   autorizzazione  e  di  superamento  dei  limiti  di
accettabilita'  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9 della legge 16 aprile
1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio
in  sanatoria  delle  autorizzazioni  entro  i  termini  previsti dal
comma 5 estingue i reati stessi.».
    -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  13-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 dicembre 2002, n. 284, recante «Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi in scadenza»:
    «2.  I  termini  di  adeguamento  di  cui  all'art. 1 del decreto
ministeriale  18  aprile  2000 del Ministro dell'ambiente, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  98 del 28 aprile 2000, sono prorogati
fino al 31 dicembre 2003.».