Art. 19-ter.
                        Societa' cooperative

((  1.   Al   settimo   comma   dell'articolo   223-duodecies   delle
disposizioni  di attuazione del codice civile le parole: «31 dicembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005».
  2.  Il  termine  di presentazione delle domande di iscrizione delle
societa'  cooperative a mutualita' prevalente all'Albo delle societa'
cooperative  di  cui all'articolo 2512 del codice civile e' stabilito
al 31 marzo 2005.))

Riferimenti normativi:
    -  Si riporta il testo dell'art. 223-duodecies delle disposizioni
di  attuazione  del  codice  civile,  come  modificato dalla presente
legge:
    «Conservano  le  agevolazioni fiscali le societa' cooperative e i
loro  consorzi che, con le modalita' e le maggioranze previste per le
deliberazioni  assembleari  dall'art.  2538  del  codice,  adeguano i
propri   statuti  alle  disposizioni  che  disciplinano  le  societa'
cooperative a mutualita' prevalente entro il 31 marzo 2005».
    - Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile:
    «Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). - Sono societa'
cooperative  a  mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio
mutualistico, quelle che:
      1)  svolgono  la  loro  attivita' prevalentemente in favore dei
soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
      2)  si  avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attivita', delle prestazioni lavorative dei soci;
      3)  si  avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
    Le  societa'  cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in
un  apposito  albo,  presso  il quale depositano annualmente i propri
bilanci».