Art. 19-ter. Societa' cooperative (( 1. Al settimo comma dell'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005». 2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle societa' cooperative a mutualita' prevalente all'Albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e' stabilito al 31 marzo 2005.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dalla presente legge: «Conservano le agevolazioni fiscali le societa' cooperative e i loro consorzi che, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall'art. 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societa' cooperative a mutualita' prevalente entro il 31 marzo 2005». - Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile: «Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). - Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci».