Art. 19-quater.
                Norme per la sicurezza degli impianti

((  1.  Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia
edilizia,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380,  hanno  effetto  a  decorrere  dal 1° luglio 2005. La
proroga  non  si  applica  agli  edifici  scolastici di ogni ordine e
grado.))

Riferimenti normativi:
    -  Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  edilizia»  e'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.