Art. 19-quater. Norme per la sicurezza degli impianti (( 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.)) Riferimenti normativi: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.