Art. 19-quinquies. Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica (( 1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», come modificato dalla presente legge: «150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203» - Si riporta il testo dell'art. 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1° agosto 2003, n. 200, come modificato dalla presente legge: «Art. 17-ter (Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica). - 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11, comma 2, e dall'art. 12, comma 2 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, dall'art. 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2005. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».