Art. 19-quinquies.
Proroga  di  termini  in  materia di rilocalizzazione di programmi di
           intervento e di edilizia residenziale pubblica

((  1.  All'articolo  4,  comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  le  parole:  «diciotto  mesi»  sono  sostituite dalle seguenti:
«trentasei  mesi»  e  all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  147,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  200,  le  parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2005».))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  150, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»,
come modificato dalla presente legge:
    «150.  Qualora  la regione interessata non provveda, entro trenta
giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli
accordi  di  programma  per la localizzazione degli interventi di cui
all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  12 luglio  1991,  n. 203, che non siano
stati  attuati  ai  sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n.
136,  si  provvede,  su  proposta  del  medesimo soggetto proponente,
comunicata   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  alla
rilocalizzazione  del  programma  in  altra  regione. A tale fine, il
presidente   della   giunta   regionale  ed  il  sindaco  del  comune
interessati  alla  nuova  localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma,  ai  sensi  dell'art. 34 del testo unico di cui al decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, da ratificare entro trentasei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge. Il
finanziamento    dei   programmi   e'   comunque   subordinato   alle
disponibilita'  esistenti,  alla  data  della  ratifica  da parte del
comune  dell'accordo  di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione   del   programma   di   cui  al  citato  art.  18  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203»
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17-ter del decreto-legge 24
giugno  2003,  n.  147  (Proroga  di  termini  e disposizioni urgenti
ordinamentali)  convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
legge 1° agosto 2003, n. 200, come modificato dalla presente legge:
    «Art.  17-ter  (Differimento  di  termini  in materia di edilizia
residenziale  pubblica).  - 1. La scadenza dei termini di centottanta
giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11,
comma  2, e dall'art. 12, comma 2 della legge 30 aprile 1999, n. 136,
gia'  differita,  da  ultimo,  dall'art.  2,  comma  7,  della  legge
1° agosto  2002,  n.  166,  e' ulteriormente differita al 31 dicembre
2005.  La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  finanziamento degli
interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita'
esistenti,  alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di
programma,   sullo  stanziamento  destinato  alla  realizzazione  del
programma  di  cui  all'art.  18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203».