Art. 19-sexies.
 Proroga dell'operativita' del Fondo regionale di protezione civile

((  1.  L'operativita'  del  Fondo regionale di protezione civile, di
cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e'  prorogata  per  gli anni 2005, 2006 e 2007 anche al fine di
fronteggiare  le  esigenze  connesse  all'impiego delle risorse umane
necessarie  al  funzionamento  della  rete  dei  Centri funzionali di
protezione civile.
  1-bis.  Agli  oneri  derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro
per  ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e 2007, si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta il testo dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:
    «16.  Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti
per  le  calamita'  naturali  di  livello  b) di cui all'art. 108 del
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il
sistema  di  protezione  civile delle regioni e degli enti locali, e'
istituito  il  «Fondo  regionale  di  protezione civile». Il Fondo e'
alimentato  per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di
lire  100  miliardi  annue,  il  cui  versamento  e'  subordinato  al
versamento  al  Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia
autonoma  di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate
nell'anno  precedente,  determinata  dalla  Conferenza dei presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome in modo da assicurare un
concorso  complessivo  delle  regioni  e  delle province autonome non
inferiore,  annualmente,  al  triplo del concorso statale. Le risorse
regionali  e  statali  sono  accreditate  su  un  conto  corrente  di
tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile".
L'utilizzo  delle  risorse del Fondo e' disposto dal presidente della
Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome,
d'intesa  con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le
competenti  autorita'  di  bacino  in  caso  di calamita' naturali di
carattere    idraulico    ed    idrogeologico,   ed   e'   comunicato
tempestivamente  alla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    17.  In  sede  di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il
concorso  delle  regioni  al  Fondo  di cui al comma 16 e' assicurato
mediante  riduzione  delle  somme  trasferite  ai  sensi  della legge
15 marzo  1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun
anno,  con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 52,
comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato
esclusivamente  da  un  contributo  dello  Stato  pari  a 154.970.000
euro.».
    -  Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1992,
n.   225,  concernente  «Istituzione  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile»:
    «Art.  3  (Attivita'  e  compiti di protezione civile). - 1. Sono
attivita'  di  protezione  civile  quelle  volte  alla  previsione  e
prevenzione  delle  varie  ipotesi  di  rischio,  al  soccorso  delle
popolazioni   sinistrate   ed  ogni  altra  attivita'  necessaria  ed
indifferibile  diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di
cui all'art. 2.
    2.  La previsione consiste nelle attivita' dirette allo studio ed
alla   determinazione  delle  cause  dei  fenomeni  calamitosi,  alla
identificazione  dei  rischi  ed  alla  individuazione delle zone del
territorio soggette ai rischi stessi.
    3.  La  prevenzione  consiste  nelle attivita' volte ad evitare o
ridurre   al   minimo   la  possibilita'  che  si  verifichino  danni
conseguenti  agli  eventi  di  cui  all'art. 2 anche sulla base delle
conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione.
    4.  Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti
ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2
ogni forma di prima assistenza.
    5.    Il    superamento    dell'emergenza   consiste   unicamente
nell'attuazione,  coordinata con gli organi istituzionali competenti,
delle  iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
    6.  Le  attivita'  di  protezione  civile devono armonizzarsi, in
quanto  compatibili  con le necessita' imposte dalle emergenze, con i
programmi di tutela e risanamento del territorio».