Art. 19-sexies. Proroga dell'operativita' del Fondo regionale di protezione civile (( 1. L'operativita' del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007 anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile. 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»: «16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e' istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo e' alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento e' subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorita' di bacino in caso di calamita' naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 e' assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 52, comma 6, della presente legge. Per l'anno 2004 il Fondo e' alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro.». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»: «Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione civile). - 1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attivita' necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2. 2. La previsione consiste nelle attivita' dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. 3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. 4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza. 5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 6. Le attivita' di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessita' imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio».