Art. 19-octies.
                          Denunce dei pozzi

((  1.   All'articolo   23,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo
11 maggio  1999,  n. 152, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2005».))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 23, comma 6-bis, del decreto
legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  recante  «Disposizioni sulla
tutela  delle  acque  dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE  concernente  il  trattamento  delle acque reflue urbane e
della  direttiva  91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole», come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «6-bis.  I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del
Presidente   della  Repubblica  18 febbraio  1999,  n.  238,  per  la
presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  o  di  concessione
preferenziale  di  cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n.  1775,  e  dall'art.  2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le
denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2005. In tali casi i
canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.».