Art. 3.
Direttive  per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di
                         prevenzione incendi

  1. All'articolo  7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui
a  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200,  le  parole:  «entro  il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

Riferimenti normativi:
    - Si  riporta  il  testo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37,  concernente  «Regolamento  recante  disciplina  dei procedimenti
relativi  alla  prevenzione  incendi,  a norma dell'art. 20, comma 8,
della  legge  15 marzo  1997,  n. 59» come modificato dalla legge qui
pubblicata:
    «1. I  soggetti  che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per
le  attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'art.  2  della  legge  7 dicembre  1984,  n.  818,  sono  tenuti
all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi  indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno,
nonche'  all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente
regolamento.   Il   nulla   osta   provvisorio  consente  l'esercizio
dell'attivita'  ai  soli  fini  antincendio, salvo l'adempimento agli
obblighi  previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi,
ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e
costruzioni  esistenti  nonche'  quelli  previsti nei casi richiamati
all'art.  4,  comma  secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei
termini  stabiliti  dalle  specifiche direttive emanate dal Ministero
dell'interno  per  singole  attivita'  o  gruppi  di attivita' di cui
all'allegato  al  decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno.
Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro il
31 dicembre 2005».