Art. 3. Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi 1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati all'art. 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005».