Art. 4.
                     Ente irriguo umbro-toscano

  1.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441,  e  successive  modificazioni,  le  parole: «e' prorogato di tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di quattro anni».
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  38.734  euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
    - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge
22 ottobre  2001,  n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 dicembre  2001,  n.  441,  e  successive  modificazioni,  recante:
«Disposizioni  urgenti  concernenti  l'Agenzia  per  le erogazioni in
agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano»
come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre
1961,   n.   1048,  gia'  prorogato  dall'art.  1  del  decreto-legge
6 novembre  1991,  n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di quattro anni.».
    - Si   riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo   18 maggio   2001,   n.  228,  recante  «Orientamento  e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57»:
    «2. Si   considerano  imprenditori  agricoli  le  cooperative  di
imprenditori  agricoli  ed  i  loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento  delle  attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile,
come  sostituito  dal  comma 1 del presente articolo, prevalentemente
prodotti  dei  soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».