Art. 5. Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche: (( a) al comma 3, dopo la parola: «attribuito,» sono inserite le seguenti: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e», le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;)) b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228». Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38» come modificato dalla legge qui pubblicata: «3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, e' attribuito, nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, sono determinate le modalita' di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.». «5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.». - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca disposizioni «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.