Art. 5.
        Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli

  1.  All'articolo  3  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
sono apportate le seguenti modifiche:
((    a) al  comma  3, dopo la parola: «attribuito,» sono inserite le
seguenti:  «nel  limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004
e»,  le  parole:  «per  ciascuno  degli  anni  dal 2004 al 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009»
e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da
emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;))
    b) al  comma  5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono
aggiunte  le  seguenti:  «del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228».

Riferimenti normativi:
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  commi 3 e 5, del decreto
legislativo  29 marzo  2004,  n.  99,  concernente  «Disposizioni  in
materia   di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
semplificazione  amministrativa  in agricoltura, a norma dell'art. 1,
comma  2,  lettere  d), f), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»
come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «3.  Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma
societaria,  che  accedono  al  premio  di  primo insediamento di cui
all'art.  8,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n. 1257/1999 del
17 maggio   1999,  del  Consiglio,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuito,  nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004
e  nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno
degli  anni  dal  2005  al  2009  un  ulteriore aiuto, sotto forma di
credito  d'imposta,  fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il
credito  d'imposta  non  concorre  alla  formazione  del valore della
produzione  netta  di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non
rileva  altresi'  ai  fini  del rapporto di cui all'art. 96 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, ed e' utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi  entro il 31 dicembre 2004, sono determinate le modalita' di
applicazione  del  presente comma, tenuto conto delle disposizioni di
cui  all'art.  5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.».
    «5.    All'applicazione   del   presente   articolo si   provvede
nell'ambito  degli  stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art.
1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».
    - Il   decreto   legislativo   18 maggio   2001,   n.  228,  reca
disposizioni  «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma  dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.