Art. 7.
                         Codice della strada

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, e' abrogato.
  2.  All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  «2-bis.  Durante  la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
((semirimochi))  adibiti  al  trasporto di cose, nonche' classificati
per  uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici,
immatricolati   in  Italia  con  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore  a  3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce
posteriori  e  laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche
delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  ottemperanza  a quanto
previsto  dal  regolamento  internazionale  ONU/ECE 104. I veicoli di
nuova  immatricolazione  devono essere equipaggiati con i dispositivi
del  presente  comma  dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione
entro il 31 dicembre 2005»;
    b) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
  «2-ter.  Gli  autoveicoli  i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al
trasporto  di  cose,  di massa complessiva a pieno carico superiore a
7,5  t.,  immatricolati  in  Italia  a decorrere dal 1° gennaio 2006,
devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a
ridurre  la  nebulizzazione  dell'acqua in caso di precipitazioni. Le
caratteristiche  tecniche  di  tali  dispositivi  sono  definite  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Riferimenti normativi:
    -  Il  decreto-legge  27 giugno  2003,  n.  151,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, reca: «Modifiche
ed integrazioni al codice della strada».
    -  Il  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo
codice della strada».