Art. 7. Codice della strada 1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato. 2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i ((semirimochi)) adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005»; b) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, reca: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo codice della strada».