Art. 8.
                      Individuazione degli enti
            e organismi pubblici ritenuti indispensabili

  1.  All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le   parole:   «30  giugno  2005»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2005».

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28,  comma 1 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di   ridurre   il   complesso  della  spesa  di  funzionamento  delle
amministrazizoni   pubbliche,   di  incrementare  l'efficienza  e  di
migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  entro  il  31  dicembre  2005,  il Governo, su proposta del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro interressato, sentite
le  organizzazione  sindacali  per  quanto  riguarda i riflessi sulla
destinazione  del  personale,  individua  gli  enti  e  gli organismi
pubblici,   incluse   le  agenzie,  vigilati  dallo  Stato,  ritenuti
indispensabili  in  quanto  le  rispettive  funzioni non possono piu'
proficuamente  essere  svolte  da  altri  soggetti  sia  pubblici che
privati,  disponendone  se  necessario  anche  la  trasformazione  in
societa'  per  azioni  o  in fondazioni di diritto privato, ovvero la
fusione  o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita'
analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza  che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti,
gli  organismi  e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun
provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione».