Art. 9. Fornitura e manutenzione dei locali scolastici 1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento. (( 1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 2006. 1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei Vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»: «1. Gli interventi previsti dall'art. 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»: «54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e' riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo e' riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse». - Il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, reca «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica». - Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «Art. 2. - Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e' differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto».