Art. 9.
           Fornitura e manutenzione dei locali scolastici

  1.  Al  fine  di consentire la completa utilizzazione delle risorse
stanziate  per  l'adeguamento  a  norma  degli edifici scolastici, le
regioni,  a  fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova
scadenza  del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge
3 agosto  1999,  n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005,
relativamente   alle   opere  di  edilizia  scolastica  comprese  nei
rispettivi programmi di intervento.
((  1-bis.  La  riserva  del  30  per cento del fondo rotativo per la
progettualita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  54,  della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' prorogata al 31
dicembre 2006.
  1-ter.  Ove  le  regioni,  ai  sensi del comma 1, fissino una nuova
scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro
dell'interno  26  agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218  del  16  settembre  1992,  la  stessa  si  applica  agli edifici
scolastici  esistenti  per  i quali sia stato presentato, entro il 30
giugno 2005, al comando provinciale dei Vigili del fuoco, il progetto
di  adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto
dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.))

Riferimenti normativi:
    - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 3 agosto
1999,  n.  265,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  autonomia e
ordinamento  degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno
1990, n. 142»:
    «1.  Gli  interventi  previsti  dall'art. 1-bis del decreto-legge
23 ottobre  1996,  n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'art. 1, comma 5, della
legge  2 ottobre  1997,  n.  340,  devono  essere completati entro il
31 dicembre  2004  sulla  base  di  un programma, articolato in piani
annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  54,  della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante «Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica»:
    «54.  Al  fine  di  razionalizzare  e  accelerare  la  spesa  per
investimenti  pubblici,  con  particolare riguardo alla realizzazione
degli   interventi   ammessi   al   cofinanziamento  comunitario,  di
competenza  dello  Stato,  delle  regioni,  degli enti locali e degli
altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti
il  Fondo  rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese
necessarie  per  la  redazione  degli  studi per l'individuazione del
quadro  dei  bisogni  e  delle esigenze, degli studi di fattibilita',
delle  valutazioni  di impatto ambientale, dei documenti componenti i
progetti   preliminari,   definitivi   ed  esecutivi  previsti  dalla
normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente
dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione,
in  relazione  alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme
concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali
di  spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione
del  Fondo e' riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per
cento,  alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano
straordinario  di  messa  in  sicurezza degli edifici scolastici, con
particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone
soggette  a rischio sismico. La quota residua del Fondo e' riservata,
per  almeno  il  60  per  cento,  in  favore  delle aree depresse del
territorio  nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari
da   parte  di  strutture  specialistiche  universitarie  e  di  alta
formazione  europea  localizzati in tali aree, ed entro il limite del
10  per  cento  per le opere comprese nel programma di infrastrutture
strategiche  di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse».
    -  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  26 agosto 1992, reca
«Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12  gennaio 1998, n. 37,
concernente «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla  prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59»:
    «Art.  2.  -  Il  comando esamina i progetti e si pronuncia sulla
conformita'   degli   stessi   alla   normativa   antincendio   entro
quarantacinque   giorni  dalla  data  di  presentazione.  Qualora  la
complessita'  del  progetto  lo richieda, il predetto termine, previa
comunicazione   all'interessato   entro   15  giorni  dalla  data  di
presentazione  del  progetto,  e' differito al novantesimo giorno. In
caso  di  documentazione  incompleta od irregolare ovvero nel caso in
cui  il  comando  ritenga  assolutamente indispensabile richiedere al
soggetto  interessato l'integrazione della documentazione presentata,
il  termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere
dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
Ove  il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si
intende respinto».