IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
  Visto  il  comma 54 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003,
il  quale  stabilisce  che,  in  deroga  al  divieto  di procedere ad
assunzioni   di  personale  a  tempo  indeterminato,  per  effettive,
motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite  di  un  contingente  di personale corrispondente ad una spesa
annua  lorda  a regime pari a 280.000.000 di euro e che, a tale fine,
e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a  70.000.000  di  euro  per  l'anno  2004 ed a 280.000.000 di curo a
decorrere dall'anno 2005;
  Visto  il  comma  4  dell'art.  1  del decreto del Presidente della
Repubblica   in   data  25 agosto  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  225  del  24 settembre  2004, il quale, per il settore
universita',  ha  autorizzato  una  spesa  complessiva  annua lorda a
regime  pari  a 20.000.000 di euro, di cui 4.166.667 euro quale onere
relativo all'anno 2004 e 20.000.000 di euro corrispondente alla spesa
complessiva  annua  lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far
valere  sul  fondo di cui all'art. 3, comma 54, della citata legge n.
350 del 2003;
  Considerato  che  il  medesimo comma 4 prevede, inoltre, che per il
settore  dell'universita',  con  successivo provvedimento adottato ai
sensi  dell'art.  39,  comma  3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  sono  individuati  il  contingente  complessivo di personale da
assumere  ed  i criteri di ripartizione tra i singoli atenei, tenendo
conto   delle  richieste  e  delle  esi-genze  dei  singoli  istituti
universitari,  nonche'  del  contingente  e  della  spesa relativa al
personale   assunto   nell'anno  2003  sulla  base  dei  decreti  del
Presidente  della Repubblica in data 31 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 198 del 27 agosto 2003, e in data 24 novembre
2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 301 del 30 dicembre
2003, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al
rettore  dell'universita'  dal  predetto decreto del Presidente della
Repubblica in data 25 agosto 2004;
  Viste le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato
pervenute  dalle  universita',  secondo le modalita' e le indicazioni
previste  dalla  circolare  in data 25 febbraio 2004 della Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
del Ministero dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  n.  1795  in  data  29 ottobre  2004, con la quale il
medesimo  Ministero  ha  trasmesso  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  i  dati  relativi alle richieste di
autorizzazione  all'assunzione  inviate dai singoli atenei secondo le
modalita' previste dalla predetta circolare in data 25 febbraio 2004;
  Considerato  che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge
27 dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le
richieste  di  assunzioni  pervenute  dai  singoli  atenei  nel corso
dell'anno  2004  comporterebbero  una  spesa annua lorda a regime non
compatibile  con  le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al
citato art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Ritenuto  di  assicurare  il rispetto del limite di spesa derivante
dal  fondo  di  cui al comma 54 dell'art. 3 della citata legge n. 350
del  2003,  e  tenuto  conto  di  quanto previsto dall'art. 17, comma
1-bis,  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2004, n. 47, e del comma 59
della   medesima   legge  n.  350  del  203,  nonche'  delle  risorse
complessivamente assegnate in favore del settore dell'universita' con
il  citato  decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto
2004;
  Visto  l'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo laprocedura
di  cui  all'art.  39,  comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e che e' prioritariamente considerata l'immissione, tra l'altro,
dei vincitori di concorsi per ricercatore universitario, ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e
dirigente  tecnologo  e,  degli idonei nelle procedure di valutazione
comparativa a professore universitario;
  Ritenuto  che  occorre  dare  priorita'  alle  nuove  immissioni in
servizio  a  seguito di superamento di apposite procedure concorsuali
pubbliche,  nonche'  all'assunzione  di  determinate professionalita'
ritenute  indispensabili  e  necessarie  al  fine  di  assicurare  il
funzionamento    delle   singole   universita',   quali   ricercatori
universitari  vincitori di concorso, personale tecnico amministrativo
vincitore di concorso pubblico presso gli atenei;
  Considerato  che  i  citati criteri tengono conto delle richieste e
delle  esigenze  dei singoli atenei, del rapporto tra la spesa per il
2003 per assegni fissi al personale di ruolo e fondo di finanziamento
ordinario  (FFO) assegnato nello stesso esercizio e del limite del 90
per cento previsto dall'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa  annua  lorda  nel  caso  di  assunzione  di personale gia'
dipendente di pubbliche amministrazioni, incluse le universita';
  Ritenuto, pertanto, di dover determinare il contingente complessivo
di   assunzioni   in  favore  del  settore  dell'universita',  previa
ripartizione  tra i singoli atenei delle risorse finanziarie previste
dal  citato decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto
2004;
  Visto  l'art.  1-ter  del  decreto-legge  3 agosto  2004,  n.  220,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257,
il  quale, nel modificare l'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre
2004,  n.  350,  prevede che per le universita', nell'anno 2004, sono
fatte  salve,  nel  limite  di  spesa  di  500.000 euro, da ripartire
secondo  le  procedure  di  cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre  1997,  n. 449, le assunzioni a tempo determinato gia' in
essere  alla  data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad
assicurare  il  regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di
supporto  all'attivita'  di  laboratorio  e  di  ricerca dei medesimi
atenei;
  Visto, inoltre, che al relativo onere derivante dal citato articolo
1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 54, della legge
24 dicembre 2004, n. 350;
  Vista   la   richiesta  dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo
pervenuta  con  nota  n.  65342  del 28 ottobre 2004, con la quale il
medesimo Ateneo ha chiesto, per il 2004, l'autorizzazione ad assumere
a  tempo  determinato  un  contingente  di personale pari a 97 unita'
corrispondente  ad  una  spesa di 448.140 euro, ai sensi del predetto
art. 1-ter;
  Ritenuto,  pertanto,  di  autorizzare,  per il 2004 e nel limite di
spesa  di  500.000  euro,  l'Universita'  degli  studi  di Palermo ad
assumere  97 unita' di personale a tempo determinato nel rispetto dei
criteri e dei vincoli previsti dall'art. 1-ter;
  Ritenuto    di    apportare    riduzioni,    per    l'anno    2004,
dell'autorizzazione  di spesa corrispondente di cui all'art. 3, comma
54,  della  legge  24 dicembre  2004,  n.  350,  ed  al  decreto  del
Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004;
  Visto  l'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, ed, in
particolare, il comma 3-ter del medesimo art. 39;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2004;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze,
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  commi  53,  54,  e 55, della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  e  dell'art.  1,  comma 4, del decreto del
Presidente  della Repubblica in data 25 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del 24 settembre 2004, n. 225, le universita' di
cui  alla  tabella 1 allegata al presente decreto sono autorizzate ad
assumere  un  contingente  di  personale a tempo indeterminato pari a
complessive 659 unita', corrispondente ad una spesa complessiva annua
lorda a regime pari a 20.000.000 di euro, di cui 3.718.527 euro quale
onere  relativo  all'anno  2004  e  20.000.000  di  cura  a decorrere
dall'anno 2005.
  2.  Il contingente di assunzioni di personale e le relative risorse
finanziarie  in  favore  delle  universita'  di  cui  al comma 1 sono
ripartiti  tra  i  singoli  istituti  universitari come risulta dalla
tabella   1   allegata  al  presente  decreto,  secondo  criteri  che
considerano  le  risultanze  dell'istruttoria  prevista dall'art. 39,
comma  3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e secondo le
priorita'  di  cui  al  comma  3,  nonche'  il rapporto tra spese per
assegnifissi  al  personale di ruolo e del fondo per il finanziamento
ordinario verificato per ciascuna istituzione nell'anno 2003.
  3.  I  singoli  atenei di cui al comma 2 sono tenuti a destinare le
risorse assegnate prioritariamente alle nuove immissioni di personale
selezionate   a  seguito  di  superamento  di  procedure  concorsuali
pubbliche,  con  professionalita'  ritenute  necessarie  al  fine  di
assicurare  il proprio funzionamento e, in particolare, i ricercatori
universitari  e  il  personale  tecnico-amministrativo  vincitore  di
concorso pubblico bandito dalle medesime istituzioni universitarie.
  4. Nel caso di assunzione di personale gia' dipendente di pubbliche
amministrazioni,  incluse  le  medesime  universita',  ai  fini della
determinazione   del  contingente  di  personale  che  e'  consentito
assumere   con   le   risorse  assegnate  i  singoli  atenei  possono
considerare  lo  specifico differenziale di costo per assegni fissi a
regime.
  5.  Le  universita' cui alla tabella 1 allegata al presente decreto
che,  per esigenze organizzative e gestionali sopravvenute, intendano
assumere  a  tempo  indeterminato  unita' di personale appartenenti a
categorie  e  professionalita' diverse rispetto a quelle richieste ed
autorizzate  con  il  presente decreto, ovvero utilizzare graduatorie
concorsuali   diverse   rispetto   a  quelle  considerate  nel  corso
dell'istruttoria  prevista  dall'art. 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre  1997,  n.  449,  sono  autorizzate  ad  avviare le relative
assunzioni,  nel  rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge
24  dicembre  2003,  n. 350, e fermo restando il limite delle risorse
finanziarie   assegnate   a  ciascuna  amministrazione  del  presente
decreto.
  6.  Le universita' di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre
il  31  dicembre 2004, a trasmettere per le necessarie verifiche alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  -  Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
ed  al  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria  generale dello Stato - IGOP, per il tramite del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i dati concernenti
il  numero  dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti
per  profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a
tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota
percentuale  del  part-time,  nonche'  l'eventuale amministrazione di
provenienza,  ivi  inclusa  la  relativa  qualifica funzionale o area
professionale, la spesa per l'anno 2004, nonche' quella annua lorda a
regime  effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure
di  assunzione  va,  altresi',  fornita  dimostrazione da parte delle
amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti
dal presente decreto.
  7.   Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle  amministrazioni
universitarie  si  provvede  mediante utilizzo delle risorse iscritte
nell'UPB 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale, cap. 3032
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.