Art. 2.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n.
220,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n.
257,  l'Universita' degli studi di Palermo e' autorizzata, per l'anno
2004,   ad   assumere   novantasette  unita'  di  personale  a  tempo
determinato, corrispondente alla spesa complessiva di 448.140 euro.
  2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2004, dell'autorizzazione di
spesa  di  cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2004, n.
350,  ed al decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto
2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 225 del 24 settembre
2004, in favore del settore universita'.
  3.  Alla copertura dell'onere a carico dell'universita' degli studi
di  Palermo  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte
nell'UPB 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale, cap. 3032
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 30 novembre 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 43