Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, l'Universita' degli studi di Palermo e' autorizzata, per l'anno 2004, ad assumere novantasette unita' di personale a tempo determinato, corrispondente alla spesa complessiva di 448.140 euro. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, ed al decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, in favore del settore universita'. 3. Alla copertura dell'onere a carico dell'universita' degli studi di Palermo si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.54. Fondi da ripartire per oneri di personale, cap. 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 43