Art. 10.
   Validita', rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

  1.  L'omologazione  ha  validita'  cinque anni ed e' rinnovabile su
istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di
cinque  anni.  Tale  rinnovo  non comporta la ripetizione delle prove
tecniche  previste  dalla  norma tecnica di cui al precedente art. 2,
comma  1,  qualora  il  produttore dichiari che l'estintore portatile
d'incendio non ha subito modifiche.
  2.  L'omologazione  non  e'  rinnovabile  nel  caso di annullamento
dell'omologazione.
  3.  L'omologazione  decade automaticamente se l'estintore portatile
d'incendio  subisce  una  qualsiasi modifica o se entra in vigore una
nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo
parzialmente,  quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione
stessa.   La   nuova  normativa  stabilira'  i  tempi  necessari  per
l'adeguamento  dei  sistemi  di produzione e per lo smaltimento delle
scorte.
  4.   Il   Ministero   dell'interno   ha   facolta'   di   annullare
l'omologazione se:
    a) viene  rilevata  la  non conformita' di esemplare di estintore
portatile  d'incendio  al  prototipo omologato e/o alla norma tecnica
presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione;
    b) il  produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi
fissati agli articoli 7 e 8 del presente decreto.
  5.  L'annullamento  o  la decadenza dell'omologazione comportano il
divieto  dell'immissione  sul mercato e il divieto di emissione della
dichiarazione  di  conformita'  per  l'estintore portatile d'incendio
oggetto dell'annullamento o della decadenza.