Art. 6. Procedura per il rilascio del documento di omologazione 1. Il documento di omologazione del prototipo e' rilasciato secondo la seguente procedura: a) il produttore inoltra al Ministero dell'interno apposita domanda corredata dal certificato di prova rilasciato dal laboratorio; b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione e la certificazione presentata, provvedera', entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, motivando l'eventuale diniego. 2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art. 9 del presente decreto. 3. Il Ministero dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato degli estintori portatili d'incendio omologati ai sensi del presente decreto.