Nel fornire alle imprese interessate uno schema di domanda da compilarsi per l'accesso al credito d'imposta indicato in oggetto, con i relativi allegati, si ritiene necessario formulare alcune direttive interpretative della normativa in questione. 1. Certificazione. Il comma 182 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Conformemente l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2004, n. 318, prevede che nella domanda l'impresa richiedente debba manifestare l'impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni dall'approvazione. A tal fine si precisa che, trattandosi di contributi pubblici all'editoria, per «certificazione» si fa riferimento a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera g), della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni. 2. Soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare. Il comma 181 dell'art. 4 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, riconosce un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto di carta sostenuta nell'anno 2004. Conformemente l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2004, n. 318, stabilisce che nella domanda l'editore interessato debba manifestare l'impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni dall'approvazione, bilancio dal quale deve risultare in modo evidenziato, la spesa sostenuta per l'acquisto di carta, detraibile ai sensi della normativa in questione. Le imprese, il cui esercizio non coincide con l'anno solare, si trovano nella condizione di poter imputare al conto economico soltanto una parte delle spese sostenute nel 2004 per l'acquisto di carta. Pertanto tali imprese potranno chiedere di ottenere il credito d'imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto della carta nel corso del 2004, presentando il bilancio certificato relativo all'esercizio 2003/2004 (con indicazione della carta acquistata e consumata nel 2004) e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la spesa sostenuta a tal fine nel periodo dell'anno non coperto dal bilancio, riservandosi di presentare alla chiusura dell'esercizio 2004/2005 il relativo bilancio certificato, che comprovi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 3. Divieto di cumulo. Ai fini dell'indicazione di non aver usufruito di altri regimi agevolativi a copertura degli stessi costi, prevista dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 1 del regolamento, si precisa che non rientrano in tale fattispecie le provvidenze erogate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. In tale normativa, infatti, i costi (e non solo quello per l'acquisto della carta) sono utilizzati unicamente quale parametro, peraltro non esaustivo, al fine di calcolare contributi diretti alla incentivazione di particolari tipologie di giornali quotidiani e periodici. Di seguito si fornisce sotto la voce allegato A) uno schema di domanda, da presentare esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali, entro il 24 febbraio 2005; sotto la voce allegato B) uno schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2004, n. 318; sotto la voce allegato C) uno schema di elencazione delle fatture, previsto come allegato alla domanda dalla lettera C) dalla succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Roma, 21 gennaio 2005 Il capo del dipartimento: Masi