Art. 4.
                     Verifiche avviate d'ufficio

  1.  Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni regionali hanno
l'obbligo  di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei
dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
  2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di
centoventi  giorni  dalla  data  di  ricezione della comunicazione di
avvio del procedimento.
  3.  Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse
culturale  non  intervenga  entro  il  termine di cui al comma 2, gli
interessati  possono diffidare il Ministero per i beni e le attivita'
culturali  a  provvedere.  Se  il  Ministero  non provvede nei trenta
giorni  successivi  al  ricevimento  della  diffida,  gli interessati
possono  agire  avverso  il  silenzio  serbato dal Ministero ai sensi
dell'art.  21-bis  della  legge  6 dicembre  1971,  n. 1034, aggiunto
dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.