(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a)  Prova  attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a
sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio
nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio
nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo
svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della
convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove
e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi
indicato nella domanda.
    Detta  prova  si compone di un esame orale da svolgersi in lingua
italiana   che   evidenzi  di  competenza  teorico,  metodologica  ed
esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.
    La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli psicologi.
    b)   Tirocinio  di  adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  della
richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di
base,  specialistiche  e professionali. La richiedente presentera' al
Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale  allegando  la copia
autenticata  del  presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di
disponibilita' dello psicologo tutor.
    Detto   tirocinio  si  svolgera'  presso  uno  psicologo,  scelto
dall'istante  tra  i  professionisti  che  abbiano  un'anzianita'  di
iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni.