Art. 4. Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della leagge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento. 2. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza. 3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate: a) «Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali e la relazione al Parlamento»: coordinamento dell'attivita' degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale, come esame degli schemi di circolari e degli atti di rilevanza generale predisposti dagli uffici, coordinamento dell'attivita' di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo svolta dagli uffici, rapporti con il Segretariato Generale e con gli altri organi istituzionali, predisposizione della relazione annuale al Parlamento, attivita' di vigilanza sulla gestione e sulle attivita' dell'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; b) «Servizio per gli affari internazionali»: coordinamento dei rapporti internazionali tenuti da uffici del Dipartimento, raccolta di documenti, atti e altri materiali sull'esperienza amministrativa di riforma di altri paesi, coordinamento delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee ed internazionali, rapporti con l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con gli altri organismi internazionali nonche' con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, libera circolazione dei lavori degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica; scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e paesi dell'Unione europea, attuazione delle direttive comunitarie in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in altri paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana; c) «Servizio per l'informatizzazione e l'informazione statistica» organizzazione e funzionamento del sistema informativo del Dipartimento, predisposizione di un programma di sicurezza dei dati, attivita' connesse alla partecipazione al SISTAN, analisi statistica dei dati contenuti nelle banche dati istituzionali, gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e alle collaborazioni affidate dalle amministrazioni pubbliche a consulenti esterni, di cui all'art. 1, comma 127, legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, puo' conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e' temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.