Art. 5. Organizzazione del Dipartimento 1. Il Dipartimento si articola in sei uffici di livello dirigenziale generale, e in venti servizi di livello dirigenziale non generale, oltre quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. 2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti: a) ufficio per gli affari generali e per il personale; b) ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni; c) ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni; d) ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; e) ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni; f) ufficio per le attivita' di comunicazione; g) presso il Dipartimento opera, inoltre, l'Ispettorato per la funzione pubblica; h) nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica opera, altresi', l'Ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure; i) presso gli uffici del Dipartimento possono essere costituite, con decreto del Ministro su proposta dei direttori competenti, apposite unita' di supporto, con funzioni di consulenza, studio e ricerca, e per lo svolgimento di altri compiti specifici inerenti alle materie di competenza, coordinate dai dirigenti di alta professionalita'; j) il personale dirigenziale di alta professionalita' di cui al comma precedente e' assegnato ai singoli uffici del Dipartimento ovvero al Capo del Dipartimento, che puo' comunque avvalersene. Lo stesso personale, qualora non sia preposto ad un servizio, svolge attivita' di consulenza. studio e ricerca.