Art. 10.
                              Personale
  Alla  assegnazione  di  personale  al  Dipartimento,  anche  per le
esigenze della Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna,
nei  limiti  dei  contingenti  fissati  per  il Dipartimento e per la
segreteria  della stessa Commissione con i provvedimenti citati nelle
premesse,  provvede  il  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri secondo quanto previsto dall'art. 5 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002.