Art. 4. Organizzazione l. Il Dipartimento si articola in tre uffici cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in sette servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale. 2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti: a) ufficio per gli interventi in campo economico e sociale; b) ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita'; c) ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39.