Art. 6.
                Ufficio per gli interventi in materia
                  di parita' e di pari opportunita'
  L'ufficio  per  gli  interventi  in  materia  di  parita' e di pari
opportunita'  provvede  agli  adempimenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettere  a), b), c) d), e), f), h), i), l) e m), e si articola in due
servizi:
    servizio  per  il  coordinamento  degli organismi di parita' e di
pari opportunita';
    servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.