Art. 9. Nucleo di valutazione 1. In attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, citata nelle premesse, ed in contormita' delle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 per la costituzione, presso le amministrazioni dello Stato e presso quelle regionali, di nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, presso il Dipartimento per le pari opportunita' opera il nucleo di valutazione. 2. I componenti del nucleo sono individuati, con provvedimento del Ministro per le pari opportunita', tra personale appartenente alla pubblica amministrazione ovvero tra esperti estranei alla pubblica amministrazione. L'incarico dei componenti ha durata di due anni, con possibilita' di rinnovo. 3. Con separato provvedimento viene disciplinata, tenendo conto delle risorse disponibili, la composizione del nucleo di valutazione, l'analitica declaratoria delle competenze ad esso demandate, nonche' la disciplina delle spese di funzionamento del nucleo alle quali si provvedera' con il fondo di cui ai commi 7 e 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a valere sulla quota di risorse assegnate, in sede CIPE, al Dipartimento per le pari opportunita'.