Art. 4.

  a)  Ai  sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2004 al
31 dicembre  2004,  la  concessione  della proroga del trattamento di
mobilita',  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali in data 8 giugno 2004, in favore di
un  numero massimo di 88 ex dipendenti della societa' Tonno Nostromo,
unita'  di  Vibo  Valentia  (Reggio  Calabria), gia' fruitori fino al
31 dicembre  2003, del trattamento in questione, ai sensi del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze n. 32535 del 24 giugno 2003,
registrato  alla  Corte  dei  conti il 30 luglio 2003, registro n. 4,
foglio n. 255.
  Gli   interventi   sono   previsti   nel  limite  massimo  di  euro
1.255.584,00.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  b) Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  25  agosto 2004 al
31 dicembre  2004,  la  concessione  del  trattamento  di  mobilita',
definito  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in data 8 giugno 2004, in favore di un numero
massimo  di  6 ex dipendenti della societa' Tonno Nostromo, unita' di
Vibo  Valentia  (Reggio  Calabria),  per  i  quali  il trattamento di
mobilita'  ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, e' scaduto il
24 agosto 2004.
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 33.630,00.