Art. 4. a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 88 ex dipendenti della societa' Tonno Nostromo, unita' di Vibo Valentia (Reggio Calabria), gia' fruitori fino al 31 dicembre 2003, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.255.584,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 25 agosto 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2004, in favore di un numero massimo di 6 ex dipendenti della societa' Tonno Nostromo, unita' di Vibo Valentia (Reggio Calabria), per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, e' scaduto il 24 agosto 2004. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 33.630,00.