Art. 6.

  La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale   e   del   trattamento  di  mobilita',  disposta  con  gli
articoli dal   n.  1  al  n.  5,  e'  autorizzata  nei  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  3, comma 137, della
legge  24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo,
pari   a   euro  5.118.522,00,  e'  posto  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1993, n. 236.