Art. 7.

  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati   dall'art.  6,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti
all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente
provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2004

                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                     Maroni


Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
       Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 27